La mediazione e l'avvocato, che ti assiste, costano.
Il ricorso all'ABF (è di questo che si sta discutendo, e che presuppone l'infruttuoso esito di un reclamo scritto alla banca) non comporta né mediazione, né avvocato.
In ogni caso, la sola apparente regolarità dell'utilizzo dello strumento di pagamento non è sufficiente a dimostrare la negligenza o il dolo del titolare, o che l'operazione è stata da questi autorizzata. Spetta all'intermediario provare la colpa grave o il dolo dell'utilizzatore.
Quando l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi posti a suo carico.
In mancanza della prova di dolo o colpa grave dell'utilizzatore, anche gli eventuali addebiti derivanti dall'uso fraudolento della carta avvenuti prima della comunicazione da parte del cliente devono essere posti, salva l'applicazione della franchigia, a carico della banca.