griz

Membro Storico
Professionista
i bonofici sono revocsbili il giorno stesso della disposizione prima che la banca chiuda, il bonifico non può venire disposto se non vi sono a disposizione fondi sufficienti, un bonifico irrevocabile è un bonifico che il contraente fa e non può revocare nemmeno il giorno stesso, quindi il pagamento è sicuro.
Chiedere la risoluzione del contratto per inadempienza davanti a una situazione del genere lo trovo pretestuoso
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
il pagamento è sicuro.
Però pare che il pagamento non sia contestuale alla firma del rogito.
Da quanto leggo, il bonifico irrevocabile si usa quando l'erogazione del mutuo da parte della banca dell'acquirente è differita.
In questa situazione il venditore potrebbe non gradire di incassare la somma con qualche giorno di ritardo.
Ovviamente le modalità di pagamento devono essere stabilite nel contratto preliminare, specialmente quando sono un po' anomale. E al rogito non le si può più rimettere in discussione.

COSA SI INTENDE CON BONIFICO IRREVOCABILE?
 

vitt1

Membro Supporter
Proprietario Casa
quello che mi lascia perplesso in questa discussione è la tempistica dichiarata da Chritias: oggi ( 30/3 ) la parte venditrice comunica...., oggi c'è il rogito e sempre oggi avvia la discussione su propit.it. Perché non ne hanno parlato prima ? Assodato che il bonifico irreversibile è sicuro, si tratta comunque di un pagamento differito legato all'erogazione del mutuo: solo oggi si accorge che i soldi del mutuo glieli danno fra qualche giorno ? e se il venditore avesse a sua volta preso impegni con terzi, ad es. in un acquisto immobiliare e quei soldi gli servissero necessariamente all'inizio di aprile ? Inoltre, perché Chritias mette subito avanti le mani sulla possibilità di recupero della caparra ? gli interessa l'immobile o no ? Andreotti docet ........
 

Fedefe

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Ci sono due principi d'estrazione normativa che fanno ritenere illegittimo il rifiuto opposto dal venditore a ricevere il pagamento mediante tale tipo di bonifico. Precisamente si devono considerare:
da un lato l'art.1175 cod.civ. che impone al creditore di comportarsi correttamente per favorire alla controparte (debitore) l'agevole assolvimento della sua prestazione (pagamento);
dall'altro lato, l'obbligo imposto dalla Legge (L. n.197/91) di non effettuare pagamenti in denaro contante quando l'importo è superiore ad € 12.500,00.
Su tali presupposti una diffida formale al venditore di recepire la somma bonificata, contestandogli al riguardo la "mora accipiendi" con riserva d'azione di danno ci può stare.
Buongiorno, perdonami, io mi trovo nella posizione di promittente venditrice che vuole essere pagata con assegno circolare. Non voglio il bonifico, seppur irrevocabile, della Banca che concede il mutuo all'acquirente.
Questo perché, secondo la procedura che mi è stata spiegata dal Notaio, solo dopo la firma dell'atto verrà informata la Banca e verrà emesso il bonifico, che arriverà non si sa quando (forse in giornata).
In ogni caso, l'effetto traslativo della proprietà si produce ben prima del pagamento.
Non c'era stato il compromesso, ma comunque una proposta di acquisto che definiva le modalità di pagamento con "assegno circolare e/o l'intervento della Banca".
E' possibile che io non abbia alcuna tutela per chiedere che il prezzo sia pagato contestualmente al trasferimento immobiliare?
 

Antonio Abiuso

Membro Attivo
Proprietario Casa
Lecita la tua domanda quanto è comprensibile la preoccupazione che la ispira. In effetti per il promesso venditore, come già spiegato nei precedenti post, non vi è certezza assoluta d'incassare al momento del rogito il prezzo versato a mezzo di bonifico o di assegno circolare perché entrambi posso prestarsi in casi estremi ad azioni truffaldine.
Attualmente c'è un altro mezzo previsto di recente dalla L.124/2017 che si presenterebbe più sicuro in quanto prevede che una delle parti (più facilmente il venditore) possa chiedere che il prezzo venga, preventivamente rispetto al momento del rogito, versato dall'acquirente con bonifico o assegno circolare intestato al notaio che lo deve versare in deposito su un proprio conto corrente a tal fine destinato per legge (L.147/2013). Sarà quindi il notaio a versare al venditore il prezzo dopo aver effettuate tutte le verifiche di sua competenza circa la piena regolarità dell'operazione di compravendita.
Ritengo faresti quindi bene a interpellare In proposito un notaio di tua fiducia che ti può dare un consiglio più informato e specifico.
 

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