Ci sono due principi d'estrazione normativa che fanno ritenere illegittimo il rifiuto opposto dal venditore a ricevere il pagamento mediante tale tipo di bonifico. Precisamente si devono considerare:
da un lato l'art.1175 cod.civ. che impone al creditore di comportarsi correttamente per favorire alla controparte (debitore) l'agevole assolvimento della sua prestazione (pagamento);
dall'altro lato, l'obbligo imposto dalla Legge (L. n.197/91) di non effettuare pagamenti in denaro contante quando l'importo è superiore ad € 12.500,00.
Su tali presupposti una diffida formale al venditore di recepire la somma bonificata, contestandogli al riguardo la "mora accipiendi" con riserva d'azione di danno ci può stare.
Buongiorno, perdonami, io mi trovo nella posizione di promittente venditrice che vuole essere pagata con assegno circolare. Non voglio il bonifico, seppur irrevocabile, della Banca che concede il mutuo all'acquirente.
Questo perché, secondo la procedura che mi è stata spiegata dal Notaio, solo dopo la firma dell'atto verrà informata la Banca e verrà emesso il bonifico, che arriverà non si sa quando (forse in giornata).
In ogni caso, l'effetto traslativo della proprietà si produce ben prima del pagamento.
Non c'era stato il compromesso, ma comunque una proposta di acquisto che definiva le modalità di pagamento con "assegno circolare e/o l'intervento della Banca".
E' possibile che io non abbia alcuna tutela per chiedere che il prezzo sia pagato contestualmente al trasferimento immobiliare?