Chritias

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Buongiorno a tutti, in data odierna la parte venditrice ci ha comunicato che lei si rifiuta di accettare al rogito un bonifico bancario irrevocabile, il rogito dal notaio e stato fissato dallo stesso in data odierna alle ore 15,15 ,come acquirente posso fare qualcosa? posso riottenere la caparra? sono tutelato in qualche modo?

Grazie a tutti
 

Antonio Abiuso

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Proprietario Casa
Ci sono due principi d'estrazione normativa che fanno ritenere illegittimo il rifiuto opposto dal venditore a ricevere il pagamento mediante tale tipo di bonifico. Precisamente si devono considerare:
da un lato l'art.1175 cod.civ. che impone al creditore di comportarsi correttamente per favorire alla controparte (debitore) l'agevole assolvimento della sua prestazione (pagamento);
dall'altro lato, l'obbligo imposto dalla Legge (L. n.197/91) di non effettuare pagamenti in denaro contante quando l'importo è superiore ad € 12.500,00.
Su tali presupposti una diffida formale al venditore di recepire la somma bonificata, contestandogli al riguardo la "mora accipiendi" con riserva d'azione di danno ci può stare.
 

Chritias

Nuovo Iscritto
Conduttore
quindi come mi consigliate di procedere? la caparra ci sono probabilità di rivederla?, mentre per i soldi che ho già dato all'agenzia, che è stata assente e non mi ha per niente aiutato si puo fare qualcosa?
 

Antonio Abiuso

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Proprietario Casa
Come procedere? Anzitutto ti presenti dal notaio (dovrebbe essere quello designato da te quale acquirente) nel giorno ed orario prestabiliti e se il venditore non si presenta in tale sede fai verbalizzare dal notaio la tua presenza e quella del bonifico "irrevocabile". Lo stesso dicasi se il venditore si è presentato ma solo per esprimere il suo...rifiuto. Dopo di che gli notifichi la diffida e sali sul ring con un discreto (non necessita neppure che sia 'eccellente') avvocato.
All'Agenzia, specie per non averti adeguatamente (come vedo) assistito la provvigione spetta solo se l'affare va a buon fine, altrimenti ciccia; in tal ipotesi il massimo che può ricevere è il puro rimborso delle spese sostenute 'a piè di lista'; ma solo dimostrando di aver agito, seppure inutilmente, in maniera fattiva e irreprensibile nell'espletamento del suo mandato.
E' probabile che, vedendo in tal modo da te affrontata senza mezzi termini la situazione, il riottoso promesso venditore si convinca sulla convenienza anche per lui di 'ammorbidirla' e venire ad un opportuno accomodamento; che in questo caso potrebbe consistere nel reso della caparra e...amici come (diciamo) prima! Ancora due cose Chritias: complimenti per la nonchalance con cui metti in bilancio l'eventuale perdita di denaro in questa 'avventurosa' vicenda, probabilmente non ti pesa molto! Inoltre aggiungo, come dicesi nel paesello in cui son nato (ma poco vissuto): in certi casi occorrono sempre " muso duro e berretta fracàda". Auguri!
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
All'Agenzia, specie per non averti adeguatamente (come vedo) assistito la provvigione spetta solo se l'affare va a buon fine, altrimenti ciccia;
Non è così ; l'affare si ritiene concluso quando c'è in essere un contratto vincolante tra le parti, anche ad effetti obbligatori (contratto preliminare di compravendita).
Se poi una delle parti impazzisce , o comunque non rispetta l'impegno , non è certo responsabile l'agente immobiliare .
Se non si dovesse procedere con il rogito e il doppio della caparra non coprisse tutte le spese e i danni (agenzia compresa) , sarà necessario rivolgersi alla giustizia civile per richiedere quanto è dovuto.
 

Antonio Abiuso

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nel quesito era semplicemente citato - e questo veniva considerato - un accordo delle parti sui presupposti e termini salienti della compravendita con previsione d'effettuarne direttamente poi dal notaio la relativa rogazione. Se viceversa gli impegni negoziali risultano di fatto già consacrati in un regolare preliminare certamente il diritto del mediatore alla provvigione è di certo indiscutibile. Desta tuttavia perplessità, stante il motivo della postuma contesa tra le parti, che per evitarla non siano stati nel compromesso previsti pure i termini e modalità del pagamento. Sotto tale profilo una qualche responsabilità dell'Agenzia appare configurabile. Comunque, nell'ipotesi d'una causa di risoluzione contrattuale incentrata sull'opposizione a ricevere il pagamento del prezzo a mezzo d'un bonifico irrevocabile non vorrei, per i motivi precedentemente accennati, trovarmi nella veste del promittente venditore. Ai posteri la sentenza (neppure troppo...ardua).
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
È stata versata una caparra, quindi un contratto preliminare sembra esserci stato.
Naturalmente anch’io non capisco perché il proprietario non voglia un bonifico irrevocabile, e perché se ne debba discutere il giorno del rogito...
Forse sapremo come è stata gestita la cosa oggi pomeriggio.
 

Dimaraz

Membro Storico
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Beh...un bonifico (seppur irrevocabile) non è un metodo che possa essere imposto.

Il venditore può chiedere un altro "titolo" (il suggerito assegno circolare) ...e i compratore malfidente impone che il notaio trattenga fino ad espletamento del passaggio.

Non vedo su quali basi esista una "sentenza già scritta".

La caparra confirmatoria non elimina la possibilità di contestare ulteriori spese per rottura della compravendita.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Naturalmente anch’io non capisco perché il proprietario non voglia un bonifico irrevocabile
Anch'io non l'ho capito.
Però ho pensato che il bonifico irrevocabile ovviamente non può essere revocato da chi l'ha disposto (in questo caso l'acquirente).
Ma se sul suo conto non ci fossero i fondi, anche solo temporaneamente, la banca non potrebbe eseguire il bonifico, giusto?
Forse per questo motivo il venditore, che desidera avere il corrispettivo della vendita al momento del rogito, non gradisce il bonifico irrevocabile. Meglio un assegno circolare!

Certo che se c'è stato un compromesso (contratto preliminare), il tipo di pagamento deve essere stato già stabilito e accettato dalle parti.
 

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