Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma se sul suo conto non ci fossero i fondi, anche solo temporaneamente, la banca non potrebbe eseguire il bonifico, giusto?

NI
Si potrebbe obbiettare che se non esistono i fondi nel c/c il bonifico non possa essere disposto automaticamente.
Non mi risulta che si possano prelevare somme di denaro o disporre pagamenti se il saldo è insufficente .
Anzi...da quando non possono addebitarti (per i privati) eventuali sconfinamenti "in rosso"...non pagano neppure le bollette più piccole.

Resta il fatto che i termini di pagamento sono a scelta di chi vende o quantomeno sono concordati e fissati al preliminare.
 

griz

Membro Storico
Professionista
concordate col notaio di sospendere le trascrizioni fino all'accredito della somma, mi pare che il notaio possa ricevere su un conto appostito le somme e gestire la procedura con garanzia per tutti, il notaio però deve essere affidabile :)
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
concordate col notaio di sospendere le trascrizioni fino all'accredito della somma
Non si sospende la trascrizione.
Almeno una delle parti ha la possibilità di richiedere che il prezzo sia depositato su un conto deposito istituito presso il notaio.
Come prevede l'art. 1, comma 63 della legge n. 147/2013:
Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;
b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;
c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.

il notaio però deve essere affidabile
Le somme depositate nel conto corrente di cui sopra costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse.
Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese.
Eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta.

 

moralista

Membro Senior
Professionista
Se dal preliminare si evince un tipo di pagamento, da chi è stato modificato, e per quale motivo non è stato avvertita la parte prima della stipula?
 

Antonio Abiuso

Membro Attivo
Proprietario Casa
Di certo apprezzabili i rilievi che precedono sulla possibilità di risolvere il caso in questione col fattivo e legittimo intervento del notaio. Verso il quale appare peraltro imprescindibile la convergenza delle parti. Ma i seri dubbi in proposito derivano dal contrasto insortone solo circa il saldo del prezzo mediante bonifico (chiaramente non pattuito come tale nel preliminare) che farebbe presumere l'intento del promittente venditore di sottrarsi così alla stipula trattenendosi la caparra versata. D'altronde il rifiuto di tale mezzo di pagamento, tipologicamente difforme da altri (quale l'assegno circolare) può anche rivestire, sotto il profilo della correttezza contrattuale qualche valido giustificativo nella negoziazione tra privati. Es.: non possiedo un conto in banca per l'appoggio, ovvero il conto è cointestato, oppure registra uno scoperto che è opportuno rimanga tale.
 

vitt1

Membro Supporter
Proprietario Casa
Se il compratore, un minuto prima di andare dal notaio, svuota il conto bancario, sai cosa ci può fare il venditore con il pezzo di carta del mandato irrevocabile? Pulirsi ..... il naso.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Un bonifico irrevocabile una volta emesso non dovrebbe risentire del "svuotamento post firma"...e per essere malfidenti pure un Assegno Circolare potrebbe essere falsificato.
 

vitt1

Membro Supporter
Proprietario Casa
quello che non mi è chiaro cosa sia un "bonifico irrevocabile". E' un pagamento effettuato, con soldi transitati da un conto all'altro e di cui manca solo l'evidenza contabile ( in questo caso significa che il compratore ha trasferito la somma PRIMA del rogito, fiducioso/ingenuo ) o si tratta di una "promessa a pagare" che avrà luogo DOPO il rogito ( in questo caso è il venditore fiducioso/ingenuo ). Se il compratore ha i soldi, va in banca e fa emettere un assegno circolare: se l'assegno è falso, si tratta di truffa.
 

vitt1

Membro Supporter
Proprietario Casa
auguro tutto il bene possibile ma se fossi il venditore sarei perplesso: rogito il 29, mandato di pagamento al 30 ( venerdì santo )?, pagamento effettivo al 3 aprile.
quando ci sono di mezzo festività bancarie: pochi, maledetti e SUBITO !
 

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