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@marcanto in tutti i tuoi interventi traspare un certa pignoleria che non è produttiva ai fini di un sito come Propit che non è un sito da consulenze gratuite.
Che tu sia affetto da pignoleria improduttiva lo dimostra il fatto che hai evidenziato come un errore madornale il fatto che io abbia invitato il postante a guardare le NTC 2008 "
mentre da ben quasi due anni sono in vigore le NTC 2018". Perché nelle NTC 2008 si richiedeva di costruire i muri di contenimento in C.A: installando prima l'armatura e poi il cls; adesso con le nuove norme si fa l'opposto: prima si getta il cls e poi si cala l'armatura. Per sostenere che abbia scritto una enorme castroneria hai evidenziato le differenze contenute nelle due norme a proposito dei muri di contenimento? Nella edizione più recente ci sono richiami più stringenti per quanto riguarda l'antisismica: e questo non fa che aumentare la mole di certificazioni necessarie per ottenere le autorizzazioni per costruire questo muro di contenimento.
Visto che sei Ingegnere edile ti sarai accorto che il caso trattato riguarda uno sbancamento effettuato nella provincia di Lodi, quasi al confine con quella di Milano, che è una pianura; lo sbancamento si è reso necessario per ricavare un piazzale attorno al fabbricato, da cui la necessità di proteggere lo scavo con un muro di contenimento alto 1,60 m e lungo 60,0 m.
Secondo me, siccome è una opera stabile nel tempo, è da considerare una costruzione: se demolisce completamente il muro esistente e ricostruisci è una nuova costruzione non è un intervento di manutenzione per irrobustimento del manufatto.
Ti posto questa definizione di "nuova costruzione" della Cassazione , alla quale fa riferimento la sentenza sempre della Cassazione citata nell'altro intervento.
Cass. Sez. III n.35898 del 19 settembre 2008 (Ud. 14 mag. 2008)
Pres. De Maio Rel. Fiale Ric. Russo ed altra
Urbanistica. Muri di contenimento
Sono lavori di "nuova costruzione", per i quali occorre il permesso di costruire - ai sensi dell'art. 3, comma 1 - lett. e.l) del D.P.R. n. 380/2001 - tutti quelli di realizzazione di manufatti che si elevano al di sopra del suolo, ivi compresi i muri di contenimento, che comunque trasformano durevolmente l'area impegnata.
Invece tu, siccome la sentenza 03 marzo 2010, n. 15370 si è occupata dello spostamento di un muro, sostieni che non è lo stesso intervento che si accinge a fare il postante, per cui non è applicabile.
Che gli interventi siano differenti lo capisce anche un ragioniere,
quello che invece li lega è il principio espresso dalla Cassazione che reitera lo stesso principio di un'altra sentenza del 2008. E' l'applicabilità dei principi espressi che ti manca,
Tra l'altro bisogna considerare le norme UNI e EU per quanto riguarda la protezione degli scavi, e le norme di sicurezza.
infine ti allego questo collegamento a proposi di DIA e di permesso di costruire
da:
http://www.architettirg.it/elenco-procedure-amministrative.pdf
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO CONSERVATIVO O RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
SOGGETTE A DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA (D.I.A.)
............
Sistemazioni ed opere esterne
................
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Riparazione o sostituzione del muro di cinta o
di contenimento, con modifiche alle caratteristiche costruttive preesistenti;
ATTIVITÀ EDILIZIA SOGGETTA AL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Tutte le opere non ricomprese nei punti precedenti e le tutte le opere indicate come nuova costruzione o modificazione della volumetria o sagoma di un edificio, sia residenziale sia a carattere collettivo.