Per ergobbo: sul terrazzo c'è la pavimentazione
quindi le spese vanno ripartite.Ci sono problemi di sovraccarico ed il mio ingegnere mi ha consigliato un massetto "alleggerito-alveolare" che io provvedero' a far mettere in opera.Mi dici quali sono i riferimenti sormativi che mi consentono di chiamare in causa gli altri condomini?
grazie
naturalmente per la coibentazione
Allora, procediamo con ordine:
Sul diritto d'uso della proprietà esclusiva: Art. 832 CC -
Contenuto del diritto -
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.
Qualora qualcuno dovesse sostenere che non hai diritto a calpestare il TUO lastrico...
Per quanto riguarda la suddivisione delle spese: Art. 1126 CC -
Lastrici solari di uso esclusivo -
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
E qui finisce la parte su cui non ci sono dubbi.
Tutto il resto, per quanto concerne i lastrici solari di proprietà esclusiva, è un vero e proprio casino, visto che ci si ritrova con un'assemblea che deve deliberare sul destino di una proprietà privata...
Per quanto riguarda il tipo di intervento: Se ti procuri una perizia (meglio se giurata) del tuo ingegnere che sostiene che ci sono problemi di sovraccarico dovuti al peso del massetto che pregiudicano la sicurezza dell'edificio si apre un ampio ventaglio di possibilità (compresa quella che gli altri condomini presentino una controperizia...). In questo caso la necessità dell'uso dell'alveolare non sarebbe più legata alla sua capacità isolante, ma al suo minor peso rispetto al tradizionale. Insomma, risolve un problema di sicurezza e "solo incidentalmente" quello della coibentazione. Poiché nel tuo caso la RICOSTRUZIONE è stata deliberata, il problema sorge solo in merito al tipo di materiali da usare...
Ora, la ricostruzione è senza alcun dubbio un atto di portata straordinaria, catalogabile tra le innovazioni trattate
dall'art. 1120 CC -
Innovazioni -
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Particolarmente interessante nel tuo caso è il primo divieto, ma prendi in considerazione anche l'ultimo. Se è vero che la norma è stata scritta nell'ottica delle parti comuni, il principio si rafforza se entrano in campo i diritti reali di un singolo.
Il primo comma, peraltro, parla solo di "
innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento". Se il pavimento era preesistente, il suo mancato ripristino non è considerabile come intervento migliorativo, ma peggiorativo.
Non so se avete un regolamento che dica qualcos'altro, ma considera che l'art. 1120 è inderogabile!