Come apporto conoscitivo riporto uno stralcio di un articolo del Sole 24 ore:
..omossis...in tempi non troppo recenti , la Cassazione a Sezioni Unite (nota bene ricalco : “a Sezioni Unite”)., con sentenza 9/07/1997, n. 6222, ha puntualizzato che “l’errore il quale, ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c., giustifica la revisione delle tabelle millesimali, non coincide con l’errore del vizio del consenso, disciplinato dagli artt. 1428 e ss. c.c., ma consiste nell’obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale a esse attribuito nelle tabelle, senza che in proposito rilevi il carattere negoziale della formazione delle stesse”. Contro tale pronuncia delle Sezioni Unite, la seconda sezione della Corte è però tornata subito ad optare per l’errore oggettivo come evento irrilevante ai fini della revisione delle tabelle (Cassazione 1/03/2000, n. 2253).
Quanto alle innovazioni di vasta portata, è del tutto problematico individuarle in concreto, posto che esse devono essere tali da alterare notevolmente il rapporto millesimale tra le singole proprietà, mentre la casistica relativa è molto copiosa e ricorrente. Si pensi, ad esempio, al recupero dei sottotetti; all’installazione di un nuovo ascensore; alla costruzione di box-garage nel sottosuolo o nel cortile condominiale, a norma della Legge 24/03/1989, n. 122 (cd. Legge Tognoli); alla sanatoria, ordinaria o di condono, di precedenti abusi edilizi ecc.. In tutti tali casi, non è sufficiente individuare “l’innovazione di vasta portata”, ma è anche necessario accertare in concreto se l’innovazione abbia alterato notevolmente il rapporto millesimale tra le singole proprietà. Proprio la peculiarità di tale accertamento – tutt’altro che semplice anche sul piano squisitamente tecnico – spiega perché la giurisprudenza non sia mai intervenuta a dettare criteri interpretativi e perché sia sempre problematico e rischioso avviare giudizi di revisione delle tabelle.
..omossis...in tempi non troppo recenti , la Cassazione a Sezioni Unite (nota bene ricalco : “a Sezioni Unite”)., con sentenza 9/07/1997, n. 6222, ha puntualizzato che “l’errore il quale, ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c., giustifica la revisione delle tabelle millesimali, non coincide con l’errore del vizio del consenso, disciplinato dagli artt. 1428 e ss. c.c., ma consiste nell’obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale a esse attribuito nelle tabelle, senza che in proposito rilevi il carattere negoziale della formazione delle stesse”. Contro tale pronuncia delle Sezioni Unite, la seconda sezione della Corte è però tornata subito ad optare per l’errore oggettivo come evento irrilevante ai fini della revisione delle tabelle (Cassazione 1/03/2000, n. 2253).
Quanto alle innovazioni di vasta portata, è del tutto problematico individuarle in concreto, posto che esse devono essere tali da alterare notevolmente il rapporto millesimale tra le singole proprietà, mentre la casistica relativa è molto copiosa e ricorrente. Si pensi, ad esempio, al recupero dei sottotetti; all’installazione di un nuovo ascensore; alla costruzione di box-garage nel sottosuolo o nel cortile condominiale, a norma della Legge 24/03/1989, n. 122 (cd. Legge Tognoli); alla sanatoria, ordinaria o di condono, di precedenti abusi edilizi ecc.. In tutti tali casi, non è sufficiente individuare “l’innovazione di vasta portata”, ma è anche necessario accertare in concreto se l’innovazione abbia alterato notevolmente il rapporto millesimale tra le singole proprietà. Proprio la peculiarità di tale accertamento – tutt’altro che semplice anche sul piano squisitamente tecnico – spiega perché la giurisprudenza non sia mai intervenuta a dettare criteri interpretativi e perché sia sempre problematico e rischioso avviare giudizi di revisione delle tabelle.