Forse il postante si riferisce all'l’articolo 9-quater della Legge 176/2020 che prevede l’istituzione del Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali. Si fa riferimento al contributo a fondo perduto riconosciuto per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020. Il fondo avrebbe una dotazione di 50 Milioni e dovrebbe esserci un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che individui le modalità di attuazione e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, ai fini del rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2021.
In base ai limiti indicati nel caso di riduzione del canone per l’intero anno 2021, è riconosciuto, ad ogni locatore, un contributo fino ad un massimo di 100 euro mensili per una riduzione del canone pari a 200 euro al mese. La riduzione del canone di locazione potrebbe anche essere limitata ad alcuni mesi: ad esempio, per 4 mesi, la riduzione di 600 euro mensili darebbe diritto allo stesso contributo massimo di 1.200 euro (sempre nei limiti delle risorse disponibili).
Art. 9 quater Legge 176/2020
Fondo per la sostenibilita' del pagamento
degli affitti di unita' immobiliari residenziali
1. Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo,
ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca
l'abitazione principale del locatario, che riduce il canone del
contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, e'
riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un
contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del
canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo
locatore.
2. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il
locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la
rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione
utile ai fini dell'erogazione del contributo.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuate le
modalita' applicative del presente articolo, la percentuale di
riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle
domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di
cui al comma 4, nonche' le modalita' di monitoraggio delle
comunicazioni di cui al comma 2.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo denominato «Fondo per la sostenibilita' del pagamento degli
affitti di unita' immobiliari residenziali», con una dotazione pari a
50 milioni di euro per l'anno 2021.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
34, comma 6, del presente decreto)).