Sottopongo alla attenzione il seguente articolo che commenta una recente ordinanza della Corte di Cassazione con Ordinanza n 3756 del 12 febbraio si esprime in merito alla riduzione del canone di locazione soggetto a registrazione.
In particolare, chiarisce che ai fini delle imposte sui redditi relative ai canoni di un contratto di locazione, la riduzione del corrispettivo contrattuale ha effetto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, dal momento in cui l’accordo tra le parti acquista data certa ai sensi dell’articolo 2704 cc.
Fonte:
Pur comprendendo la delicatezza ed i dubbi che una registrazione a posteriori poteva sollevare, si dimostra ancora una volta la mancanza di tempestività del legislatore, e la mancanza di elasticità della magistratura, che non si dimostra in grado di recepire la drammaticità del contesto odierno e si arrocca sulle forme più che sull'accertamento delle circostanze.
Con tutto il rispetto per i diritti di ciascuno, credo che le priorità dei cittadini siano molto più terra terra, .... altro che jus soli, DDL Zan, e i vari temi bandiera di tutti i partiti ....
p.s.: da una lettura più attenta , ho visto che il caso si riferisce a eventi del 2011: purtroppo costituiranno un precedente anche per i casi attuali, se non viene promulgata una modifica legislativa, credo.
Non mi risulta che la Cassazione, esprimendosi in questo ultimo febbraio, abbia messo le mani avanti per lasciare aperta maggiore comprensione, per casi sorti in contesto covid.
In particolare, chiarisce che ai fini delle imposte sui redditi relative ai canoni di un contratto di locazione, la riduzione del corrispettivo contrattuale ha effetto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, dal momento in cui l’accordo tra le parti acquista data certa ai sensi dell’articolo 2704 cc.
Fonte:
Riduzione canone di locazione: ha effetto dalla data certa, ossia la registrazione
L'accordo di riduzione canone vale ai fini fiscali e perciò opponibile alla Amministrazione dalla data di registrazione e non rileva se la riduzione era stata già antecedente.
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Pur comprendendo la delicatezza ed i dubbi che una registrazione a posteriori poteva sollevare, si dimostra ancora una volta la mancanza di tempestività del legislatore, e la mancanza di elasticità della magistratura, che non si dimostra in grado di recepire la drammaticità del contesto odierno e si arrocca sulle forme più che sull'accertamento delle circostanze.
Con tutto il rispetto per i diritti di ciascuno, credo che le priorità dei cittadini siano molto più terra terra, .... altro che jus soli, DDL Zan, e i vari temi bandiera di tutti i partiti ....
p.s.: da una lettura più attenta , ho visto che il caso si riferisce a eventi del 2011: purtroppo costituiranno un precedente anche per i casi attuali, se non viene promulgata una modifica legislativa, credo.
Non mi risulta che la Cassazione, esprimendosi in questo ultimo febbraio, abbia messo le mani avanti per lasciare aperta maggiore comprensione, per casi sorti in contesto covid.
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