Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Il "permesso" è intrinseco della natura umana.
Farò un paragone poco felice ma che rende l'idea.
Nessuno ti autorizza a prendere un oggetto altrui...ma finché il legittimo proprietario non ti accusa di furto nessun altro è autorizzato a farlo.

Tale dispositivo, che ti sembra inverosimile, è stato incluso anche per evitare l'impasse di quelle realtà Condominiali dove "regna" il lassismo o l'indecisione e vale sia in caso di astenuti che di assenti.
Aver limitato l'impugnazione entro un certo termine serve ad evitare che anche dopo molto tempo si possa sollevare questioni di legittimità.
Per le questioni più importanti si è viceversa prevista la nullità che non ha scadenza ma che non fa perdere efficacia alla delibera viziata fintanto che non viene contestata.
Il caso che hai proposto dove metà si astengono seppur infrequente significa un disinteresse o neutralità verso la questione deliberata.
Se si votasse in una questione che ti colpisce direttamente e che non accetti, sarebbe logico un voto contrario e non l'astensione.
 
O

Ollj

Ospite
come fa uu presidente di assemblea a dichiarare valida una votazione invalida ??
Ma al presidente chi gli da il permesso di dichiarare ll falso? I condominipresenti non possono fare niente ?

Il Presidente:
- dichiara che l'assemblea nomina con la maggioranza xxx un nuovo amministratore; ciò non è affermare il falso, ma al contrario certificare quale sia il decisum e con quali maggioranze sia stato conseguito.
- i presenti che hanno votato contro possono impugnare il decisum perchè contrario al dispositivo di legge (e ben faranno); se vorranno possono far mettere a verbale che la maggioranza non sussiste (verbalizzazione inutile e pleonastica dato che il tutto era già evidente)
- presenti contrari, astenuti ed assenti non devono preoccuparsi di nulla: opponendosi entro 30 gg di certo avranno tutela.
- se invece tutti si disinteresseranno.... ben venga un nuovo amministratore sia pur eletto dalla minoranza (meglio averne uno che non averlo o tenere quello precedente non più adatto)
 
O

Ollj

Ospite
Buon giorno Sergio.
Quello che può sembrare a prima vista un vulnus del sistema giuridico, in realtà ne è principio fondamentale da cui non si può prescindere: la tutela degli interessi leggittimi necessita di azione. Si provi a pensare agli istituti della prescrizione, della decadenza, dell'usucapione, dell'estinzione ecc... tutto ciò non rappresenta una defaillance, ma anzi consente alla collettività di agire e prosperare anche in presenza della reiterata pasività dei più (che diversamente, disinteressandosi dei propri diritti, verrebbero ad arrecare grave danno a tutti).
Tutto ciò si realizza anche nel caso in oggetto: ad una minoranza attiva è consentito di eleggere l'amministratore perchè la maggiornaza è totalmente inoperosa a tal riguardo; si vuol evitare tutto ciò? E' allora necessario partecipare all'Assise esprimendo il proprio voto contrario:
1) se in maggioranza, l'assemblea delibererà di non eleggere alcun amministratore e a ciò si atterrà il il Presidente = ricorso al Giudice per ottenere un amministratore.
2) se in minoranza e a fronte di una maggioranza non legale di nomina, residuerà pur sempre la possibilità di ricorrere ex art.1137 cc (imponendo alla minoranza non legittima il pagamento delle spese di lite).

Diversamente il Condominio sarebbe lasciato in balia del disinteresse dei più con grave danno della collettività.
Saluti
 

sergio gattinara

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Finalmente una risposta che mi soddisfa. Adesso ne capisco logica.
A mis"giusgtificazione c'è il mio carattere che non può accettare che una cosa così importante come la casa ( che per i più rapresenta l'impegno più forte dei propri interessi) sia di molto inferiore a quello che dedicano alla loro autovettura
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Buon giorno Sergio.
Quello che può sembrare a prima vista un vulnus del sistema giuridico, in realtà ne è principio fondamentale da cui non si può prescindere: la tutela degli interessi leggittimi necessita di azione. QUOTE]

Ecco perchè ho eletto quest' uomo a "vate" depositario del verbo legale.:applauso::applauso::applauso:
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Cari @Dimaraz e @Ollj ci siamo quasi, e sottolineo quasi, scannati sul modo di conteggiare i voti in ambito assembleare condominiale a proposito se conteggiare il numero degli astenuti o meno ai fini di determinare il quorum della maggioranza.
Abbiamo discusso a lungo sulle proprie posizioni però la tanto richiamata Legge 220/2012 nota come "riforma del condominio" ha inserito la doppia maggioranza pertanto per cambiare amministratore occorre sia la maggioranza degli intervenuti alla assemblea (non dice dei partecipanti al voto per cui chi si astiene corre il rischio di passare per non votante) e che questi rappresentino almeno la metà dei millesimi del valore dell'edificio. Oppure anche su come conteggiare i millesimi dobbiamo discutere?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
la tanto richiamata Legge 220/2012 nota come "riforma del condominio" ha inserito la doppia maggioranza
La "doppia maggioranza" esiste nel vigente codice civile fin dalla sua entrata in vigore (19 aprile 1942).
Ma analoga previsione esisteva anche precedentemente, ex art. 24 del R.D.L. n. 56/1934, entrato in vigore il 17 febbraio 1934.
 
Ultima modifica:

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Cari @Dimaraz e @Ollj ci siamo quasi, e sottolineo quasi, scannati ...
...dobbiamo discutere?

Scannati??!!??
Già ero certo di non aver sferrato fendenti...dopo sommaria verifica non ho rilevato ferite o "ammanchi" nel litraggio standard di sangue :^^::^^:
Battute a parte Nemesis ti ha gia evidenziato come nessuna modifica sia intervenuta nel testo dell'art. 1136 per la parte inerente i quorum necessari per eleggere un amministratore.
Qui mai nessuno ha contestato o sollevato dubbi sulla necessità di avere almeno 500millesimi a favore (oltre al 50%+1 delle teste che hanno espresso il proprio voto).
 

pipino_76

Membro Junior
Conduttore
buongiorno, scusate se "innesto" in questa discussione una domanda che e' si' attinente ma da altro punto di vista sembrerebbe OT.

In caso di comunione (non condominio) ha senso parlare di percentuale di comproprietari presenti ai fini di validita' dell'assemblea?
Leggendo gli art. 1101, 1105, 1108, 1109 cc non se ne parla, ma si parla solo di "partecipanti".
Dal contesto di tali articoli interpreto "partecipanti" come "partecipanti alla comunione" e NON come "partecipanti all'assemblea".
Pertanto, dove si parla (art. 1105) di "maggioranza dei partecipanti" ai fini di validita' delle deliberazioni, interpreto sempre come "partecipanti alla comunione" e NON come "partecipanti all'assemblea".
Pertanto gli assenti, qualora fossero il 51% dei comproprietari, renderebbero invalida ogni eventuale deliberazione.

Che ne dite? Quale interpretazione dareste?
 

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