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Nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nelle ipotesi di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e nell'ipotesi disciplinata dalla legge n. 157/1992, in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è obbligato solamente nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare a un terzo a cui ha provocato un danno. Pertanto, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, solamente l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana.


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