uva

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Proprietario Casa
il locatore ad avere in deposito la cauzione.

Se il conduttore rilascia l'immobile, lo sgombera dai suoi beni e restituisce le chiavi, secondo te cosa può fare concretamente il locatore che non accetta la disdetta?
Può non ritirare le chiavi, non firmare il verbale di rilascio, e può trattenere la cauzione. Ma non può obbligare il conduttore a proseguire nel rapporto locativo e continuare i pagamenti dei canoni e oneri accessori.

Se il locatore intende contestare la disdetta e mantenere in essere il contratto, deve rivolgersi al giudice sottoponendogli la valutazione dei "gravi motivi".

In genere il conduttore che invia disdetta cessa i pagamenti compensandoli con la cauzione (max 3 mensilità) anche se è un comportamento scorretto.
In pratica la cauzione se la restituisce da solo.
 

Dimaraz

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estranei alla volontà del conduttore,
Ma nel rapporto contrattuale del caso è il proprietario a patire l'evento e non può essere la controparte ad invocare l'eccezzione SE il locatore s'impegna a risolvere gli effetti nei termini di Legge.

Col beneficio delle cose non chiarite, se @macdaniels garantisce il ripristino funzionale dell'immobile in meno di 3 settimane il conduttore non ha pretesti validi.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma non può obbligare il conduttore a proseguire nel rapporto locativo e continuare i pagamenti dei canoni e oneri accessori.
Ovvio che solo un Giudice ha potere coercitivo...ma qui è il conduttore a pretendere cose senza alcuna sentenza ... inclusa la restituzione di cauzione e prima mensilità versata.
 

uva

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Proprietario Casa
è il conduttore a pretendere cose senza alcuna sentenza

Stiamo parlando di un
appartamento locato con 4+4 residenziale
La locazione è regolata dalla l. 431/1998, il cui art. 3, c. 6 recita:
6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo' recedere in
qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con
preavviso di sei mesi.


Se adesso @macdaniels non trova un accordo bonario (cosa auspicabile) è molto probabile che il conduttore gli invii la raccomandata ar di disdetta anticipata ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 6 l. 431/1998 specificando come "grave motivo" l'appartamento alluvionato e inagibile per un periodo di tempo da quantificare.

In tal caso o le parti ridiscutono la questione e trovano un'intesa, oppure la vicenda prosegue come ho scritto nel post #11.

Per quanto riguarda il danno patito dal locatore, suppongo gli verrà risarcito con i fondi che il Governo e i vari Enti stanziano per i cittadini della zona che hanno subìto danni alle case e ai fabbricati non abitativi.
Oltre ai locatori che non incassano più i canoni, purtroppo c'è chi ha perso il lavoro, il negozio, l'azienda e si trova all'improvviso senza reddito.
 
Ultima modifica:

Dimaraz

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Proprietario Casa
In tal caso o le parti ridiscutono la questione e trovano un'intesa, oppure la vicenda prosegue
La fase della discussione è già iniziata...la pretesa irricivibile.
Fra cauzione ed mese anticipato ha pagato 4 mesi...se il preavviso è di 6 gli va ancora bene.
Io rimarrei fermo nella proposta (e mi attiverei comunque nella sistemazione)...poi che sia il conduttore citarmi in causa...vediamo se trova un Giudice tanto bislacco da dargli ragione.

Alyernativa gli propongo nessuna esenzione ma sistemazione provvisoria fratuita in altro immobile (albergo) in zona.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
La fase della discussione è già iniziata...la pretesa irricivibile.
Vivo in un altro mondo: oggi gli inquilini se ne vanno senza preavviso come e quando vogliono.

E trovo singolare si possa pensare che una alluvione come quella che stiamo vedendo non sia un grave motivo. Scrive che è addirittura l’intero condominio inagibile.

Anche trattenere la cauzione lo dovrebbe deliberare il giudice.
Vale la pena intentare una causa quando in gioco ci sono poche mensilità? Contro un conduttore che generalmente non è un possidente?
Finirà come descritto al post #11
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
trattenere la cauzione lo dovrebbe deliberare il giudice.
Dipende dal motivo.
Il deposito cauzionale garantisce il locatore da tutti gli inadempimenti del conduttore.
Quindi se il conduttore invia disdetta e rilascia l'immobile senza rispettare il preavviso (6 mesi di legge o un termine inferiore stabilito contrattualmente) il locatore può legittimamente compensare le mensilità di mancato preavviso trattenendo la cauzione.
 
Ultima modifica:

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Siccome @macdaniels ha scritto:
Ma mi oppongo al recesso immediato e, nel caso chieda il recesso per gravi motivi, gli ho chiesto i mesi di preavviso indicati nel contratto. Rimane, da parte mia, che per i mesi di preavviso le mensilità da pagare sono nulle.

io capisco che il locatore non accetta il recesso immediato, la restituzione all'inquilino della cauzione e della mensilità di maggio già pagata.

Non accettando tutto ciò, si aspetta la disdetta del conduttore per "gravi motivi". In tal caso non la contesta, ma non lo esonera dal preavviso.

Non è chiaro cosa significa "per i mesi di preavviso le mensilità da pagare sono nulle".
Io lo interpreto nel senso che il conduttore non dovrà pagare le mensilità di preavviso (forse nel contratto è stabilito un termine inferiore ai 6 mesi di legge) perché il locatore le compenserà con la cauzione.
 

Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
penso che il conduttore chiederà il recesso per gravi motivi appellandosi all'art. 1584 Cod.Civ
Purtroppo penso che sia così, anche se ritengo che il preavviso sia comunque dovuto. E' accaduto anche per la recente pandemia. Nei nuovi contratti conviene inserire l'espressa rinuncia (con doppia firma) ad avvalersi di tale articolo da parte del conduttore.
Ma, tornando, al caso specifico, penso che il conduttore voglia approfittare della situazione, viste le "agevolazioni" che il proprietario propone e visto che sembra che l'inagibilità non duri più di qualche giorno.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
ritengo che il preavviso sia comunque dovuto
Sì.
In caso di disdetta del contratto per "gravi motivi" il conduttore è tenuto ad osservare il preavviso: 6 mesi di legge o un periodo più breve se previsto con apposita clausola contrattuale.

sembra che l'inagibilità non duri più di qualche giorno.
A me sembra che purtroppo l'inagibilità dell'immobile possa durare più a lungo:
l'appartamento è stato devastato

è attualmente inagibile, come tutto il condominio
 

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