raflomb
Membro Assiduo
Continui a dire cose inesatte: se il Regio Decreto del 1934 prevedeva da allora in poi la c.d. "abitabilità" oggi "agibilità" significa che gli immobili costruiti successivamente detta data dovevano munirsi della concessione di abitabilità, e così gli immobili esentati, ante 1934, dove avessero subito consistenti modifiche, accorpamenti o frazionamenti, si sarebbero dovuti adeguare. Questa è la logica delle cose! Oltretutto occorre dire che un immobile, ad es. costruito nel 1966 o frazionato nel 1997 con concessione, ma sprovvisto di abitabilità, oggi deve essere munito dell'agibilità (questo per la successione delle leggi nel tempo) a norma del T.U. del 2001, e peratnto per poterla chiedere occorrerà, oltre alla conformità urbanistica, i vari certificati di conformità: impianto idrico, energetico.
Non bisogna essere un "pozzo di sapere" ma conoscere le leggi.
Aggiunto dopo 22 minuti :
Per quanto riguarda la dichiarazione dell'inizio di costruzione ante o post l.765/67 (c.d. legge Ponte, entrata in vigore il 1° settembre 1967), come lei ha ben notato, essa ha rilevanza solo in relazione ai titoli abilitativi edilizi o a quelli in sanatoria (straordinaria o a regime) e non per l'agibilità. Ciò si ricava, nel caso di specie, dall'articolo 40 co.2° della legge 47/85
Non bisogna essere un "pozzo di sapere" ma conoscere le leggi.
Aggiunto dopo 22 minuti :
Quanto tu affermi, ante 67, è relativo agli immobili sotto il profilo urbanistico, ma non dell'abitabilità/agibilità:notai negli atti di compravendita per immobili costruiti prima del 1 settembre 1967 fanno fare la dichiarazione a parte venditrice che l'immobile è stato costruito antecedentemente a quella data (quindi non serve nessun documento che attesti l'abitabilità, questo è quello
Per quanto riguarda la dichiarazione dell'inizio di costruzione ante o post l.765/67 (c.d. legge Ponte, entrata in vigore il 1° settembre 1967), come lei ha ben notato, essa ha rilevanza solo in relazione ai titoli abilitativi edilizi o a quelli in sanatoria (straordinaria o a regime) e non per l'agibilità. Ciò si ricava, nel caso di specie, dall'articolo 40 co.2° della legge 47/85