moralista

Membro Senior
Professionista
Un condomino del 5° e ultimo piano mi ha chiesto di poter utilizzare circa 100 m2 di sottotetto (solaio) per stendere dell'isolamento del suo appartamento, dovendo far deliberare nella prossima assemblea, quali vincoli 8documenti) far firmare per evitare che diventi usucapione:
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Una richiesta di stendere un coibente non mi sembra avere i connotati di un uso continuativo e quindi possibilità di ravvedere usucapione. Per tutelarti stenderete un accordo scritto in cui tu autorizzerai le opere, con distinta di materiale usato, con precisazione dello scopo, "uso di coibentazione termica", e gli darai l'accesso al solo intervento di istallazione. Nel documento codificherai gli accessi di eventuale manutenzione con notifica a te.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
L'usucapione si costituisce con il possesso ventennale con interruzione massima di un anno fra un accesso e l'altro. Il fatto che il materiale sia stato steso sul tuo sottotetto non è manifestazione di possesso, in quanto lo stesso l'hai sempre tu a disposizione.
 

moralista

Membro Senior
Professionista
OK sono l'amministratore che deve autorizzare i lavori per il coibento, ma devo anche tutelare i condomini di eventuale usucapione del singolo condomino, con quali maggioranze applicare e se necessita uno scritto di impegno registrato
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
L'amministratore firma un documento semplice con anche la firma di un rappresentante del condominio, consigliere o presidente di assemblea, e si allega al verbale assemblea.
 
U

User_29045

Ospite
Un condomino del 5° e ultimo piano mi ha chiesto di poter utilizzare circa 100 m2 di sottotetto (solaio) per stendere dell'isolamento del suo appartamento, dovendo far deliberare nella prossima assemblea, quali vincoli 8documenti) far firmare per evitare che diventi usucapione:

Avresti dovuto precisare se il solaio è di proprietà di uno dei condomini (proprietà privata) oppure se costituisce bene comune e quindi condominiale.
Se è bene condominiale, per fare i lavori serve l'autorizzazione assembleare con le relative maggioranze e la relativa ripartizione dei costi in base a quanto di regola previsto.
Se è proprietà privata, serve solo l'autorizzazione del proprietario ad accedere solo ed esclusivamente per fare questi lavori di coibentazione, dopodiché la superficie trattata resta sempre e comunque di proprietà del proprietario attuale, è assurdo pensare all'usucapione in questo caso. Di più: il materiale utilizzato (esempio: mattonelle ornamentali) diviene automaticamente di proprietà del proprietario della superficie trattata.

Fate sottoscrivere pure ciò che volete, ma in alcun caso c'è timore di usucapione, per la quale come già scritto servono vent'anni di possesso continuato, con interruzione massima di un anno, con in più l'animus possidendi, e quant'altro previsto dal codice.
 

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