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Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
Pratiche Amministrative e Agevolazioni per la Casa
Ricevere una casa in eredità e acquistarne una seconda, fiscalmente qual'è considerata prima casa?
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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 11060" data-attributes="member: 4594"><p>La possibilità indicata da Loretta è contemplata nella circolare del Ministero delle finanze di cui ti riporto uno stralcio:</p><p>MINISTERO DELLE FINANZE</p><p>AGENZIA DELLE ENTRATE</p><p>CIRCOLARE 44/E DEL 7/5/2001 </p><p>omissi </p><p>1) Agevolazioni per l'acquisizione della "prima casa". Modalità </p><p>Come già illustrato al punto 2.2.10 della circolare 207/E, il contribuente, ricorrendone i requisiti, può avvalersi della possibilità di versare le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti su detti immobili derivanti da successione o donazione. --,</p><p>..............</p><p>Appare utile evidenziare che l'applicazione dell'agevolazione in argomento (n.d.a quella richiesta in sede di successione o donazione) <u>non preclude la possibilità, in sede di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, di fruire dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, per la diversità dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene in regime agevolato</u>. </p><p>In caso di ulteriore acquisizione per successione o donazione, i soggetti che hanno già fruito dell'agevolazione in argomento non possono goderne nuovamente, salvo che il trasferimento abbia ad oggetto quote dello stesso bene.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 11060, member: 4594"] La possibilità indicata da Loretta è contemplata nella circolare del Ministero delle finanze di cui ti riporto uno stralcio: MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE 44/E DEL 7/5/2001 omissi 1) Agevolazioni per l'acquisizione della "prima casa". Modalità Come già illustrato al punto 2.2.10 della circolare 207/E, il contribuente, ricorrendone i requisiti, può avvalersi della possibilità di versare le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti su detti immobili derivanti da successione o donazione. --, .............. Appare utile evidenziare che l'applicazione dell'agevolazione in argomento (n.d.a quella richiesta in sede di successione o donazione) [U]non preclude la possibilità, in sede di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, di fruire dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, per la diversità dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene in regime agevolato[/U]. In caso di ulteriore acquisizione per successione o donazione, i soggetti che hanno già fruito dell'agevolazione in argomento non possono goderne nuovamente, salvo che il trasferimento abbia ad oggetto quote dello stesso bene. [/QUOTE]
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Ricevere una casa in eredità e acquistarne una seconda, fiscalmente qual'è considerata prima casa?
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