7) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO (CONTRATTO PRELIMINARE)
La presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale (CONTRATTO PRELIMINARE) non appena il PROPONENTE
avrà conoscenza dell’accettazione della proposta stessa da parte del venditore; la relativa comunicazione potrà
pervenire al PROPONENTE anche tramite l’AGENTE IMMOBILIARE.
questa e' la dicitura sulle proposte di acquisto.
Le proposte di acquisto delle agenzie sono moduli standard che possono essere benissimo modificati. Nessuno impone di accettarli acriticamente.
Di solito, purtroppo, si trovano clausole di questo tipo che sono assolutamente
inadeguate a tutelare chi acquista. I contratti preliminari, peraltro, dovrebbero contenere tutta una serie di contenuti che le promesse di acquisto non possono, per loro natura, contenere.
Personalmente, quando è presente quella clausola, suggerisco sempre di farla eliminare.
mi sono incuriosito per questa tua affermazione. tu dici: a seconda dell'atto...................................
mI spieghi...............cosa significa secondo te ???? sono proprio curioso.
Volentieri.
La caparra può essere confirmatoria o penitenziale. Se non è specificato il tipo di caparra si ritiene sempre confirmatoria.
La
caparra confirmatoria viene persa se l'acquirente si ritira dall'affare. Se è il venditore (cioè chi ha già incassato i soldi) a ritirarsi dall'impegno, dovrà rendere all'acquirente la somma ricevuta oltre a una penale pari a quanto incassato: in pratica, restituirà il doppio della somma ricevuta.
La parte adempiente (quella che rispetta i patti) può, se lo preferisce, ricorrere al giudice per ottenere che venga eseguito quanto stabilito nel contratto. Inoltre potrà richiedere un risarcimento del danno subito. (Si pensi per esempio al caso di un venditore che si fosse già impegnato all'acquisto di un altro immobile pensando di aver già venduto il suo).
È l'impegno piu' gravoso per entrambe le parti, in quanto la somma anticipata ha la funzione di risarcimento preventivo del danno nel caso in cui una delle parti venga meno agli impegni.
Quando sul compromesso si parla di caparra, senza definirne la tipologia, ci si riferisce sempre a quella confirmatoria.
La
caparra penitenziale è invece una somma di denaro prestabilita dalle parti e che sono disponibili a pagare in caso di recesso dal contratto.
Se l'anticipo e' dato a titolo di caparra penitenziale (cosa che risulta dal contratto), le parti hanno previsto l'eventualita' di recedere. La caparra, infatti, non e' altro che il corrispettivo per il recesso. In parole povere chi subisce il recesso ha diritto a ottenere l'importo della caparra senza dover dimostrare il danno subito. In questo caso, pero', non puo' essere richiesto nessun altro tipo di risarcimento danni.
Nei contratti preliminari, è buona regola che la caparra sia penitenziale, da mutare in confirmatoria al momento della stipula del contratto preliminare (il compromesso).
Per completezza, occorre segnalare che l'
acconto è solo una somma che viene imputata al prezzo concordato e che deve essere restituito se per qualsiasi motivo non si arriva alla chiusura della compravendita.
Attenzione! Non è una caparra! Occorre pertanto fare attenzione ai termini usati nei contratti, perché ad ogni termine possono corrispondere differenti effetti giuridici.