Totta

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Ollj io sono piu che d'accordo su quello che mi sta dicendo, visto che è anche quello di cui ho bisogno. Pero Augusta affermava il contrario e volevo capire il perchè. Siccome vorrei portare questi art del cc ai miei vicini, in modo da trovare una soluzione in maniera ragionevole, non è che potresti riassumermi tutti quelli piu utili riguardo questo caso? Io per il momento direi il n 880, 886, e 1102. Grazie
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Art. 882 Riparazioni del muro comune
Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno (1104), salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti.
Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall'obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione (1350, 2643), purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza.
La rinunzia non libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.
Art. 874 Comunione forzosa del muro sul confine
Il proprietario di un fondo continguo al muro altrui può chiederne la comunione (2932) per tutta l'altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.""

Stabilisca bene di chi è il muro di recinzione e dove si trova rispetto al confine di proprietà.
 
O

Ollj

Ospite
non è che potresti riassumermi tutti quelli piu utili riguardo questo caso?
Lei ha scritto che la recinzione era comune. Il vicino l'ha sostituita con una nuova. Ora due sono le possibilità:
- che lei possa operare come meglio vuole essendo il bene comune
- che il vicino le impedisca ciò asserendo l'esclusiva proprietà della nuova opera. In tal caso, lei dovrà servirsi di un legale ed agire contro il vicino rivendicando:
- la comunione della rete metallica
- in subordine, il ripristino del bene comune preesistente, illeggitimamente eliminato.
- il risarcimento dei danni a lei cagionati.
Il vicino nemmeno potrebbe provare ad avanzare una nuova pretesa ex art.1102 2°comma:
"Il partecipante non puo' estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso"
Infatti non riuscirà mai a dar prova del mutamento del titolo (ciò avverrebbe solo se lei non facesse alcunché per contrastarlo) con conseguente illegittimità della sua pretesa (proprietà esclusiva della rete metallica)
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Totta e Augusta, continuate a parlare di muro, ma siamo in presenza di una recinzione in rete metallica. Non c'è legge che disciplini la materia! L'unica situazione che emerge è che la rete pre-esistente fosse in comune. Pertanto, visto che il vicino di sua sponte l'ha sostituita la nuova sarà anch'essa di entrambi.
 

ugo60

Membro Attivo
Proprietario Casa
Io seguo spesso ogni problematica, diciamo così, condominiale. Devo fare i complimenti a tutti coloro che hanno partecipato al forum perchè stavolta, ma anche qualche altra volta, sono stati tutti interventi completi, chiari e decisi. Avevo bisogno proprio di chiarirmi le idee in proposito. GRAZIE A TUTTI.
 

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