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Giusta osservazione e la cosa avrebbe rilievo se si trattasse d'installare una nuova rete prima non esistenteEntrambi gli articoli citati trattano di muro di cinta. Il codice civile non tratta di rete metallica in nessun modo.
Nel nostro caso la recinzione esisteva di già, probabilmente posizionata in accorda ed a spese dei confinanti. Pertanto, il vicino che l'ha eliminata e sostituita con un'altra, posto che l'ha fatto, eliminando quella esistente e senza il pre-accordo con il vicino non può avanzare alcuna pretesa.
Infatti; ma deve anche eliminare a sue spese il foro; infatti non è legittimo agire, se non riproponendo quanto già preesistente (il vicino invece ha lasciato un bel foro)Nel nostro caso la recinzione esisteva di già, probabilmente posizionata in accorda ed a spese dei confinanti. Pertanto, il vicino che l'ha eliminata e sostituita con un'altra, posto che l'ha fatto, eliminando quella esistente e senza il pre-accordo con il vicino non può avanzare alcuna pretesa
Che affronta altra casistica da quella posta...Onde derimere ogni questione, invito a leggere una "recente " sentenza della Cassazione
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