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Proprietario Casa
Scusate tutti, ma l'idea di istallare una nuova rete, questa nella proprietà della scrivente, ad una distanza minima da quella esistente, non eliminerebbe tutte le questioni? Secondo me costerebbe decisamente meno di una pratica legale.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Entrambi gli articoli citati trattano di muro di cinta. Il codice civile non tratta di rete metallica in nessun modo. Difatti ognuno può realizzarla sul suo confine e non c'è norma che imponga la compartecipazione alle spese sostenute.
Nel nostro caso la recinzione esisteva di già, probabilmente posizionata in accorda ed a spese dei confinanti. Pertanto, il vicino che l'ha eliminata e sostituita con un'altra, posto che l'ha fatto, eliminando quella esistente e senza il pre-accordo con il vicino non può avanzare alcuna pretesa. Se ha lasciato un varco, probabilmente l'ha fatto per cercare un appiglio per imporre la sua decisione. Secondo me puoi chiudere il varco aggiungendo un pezzo di rete e chiuderla lì.
 
O

Ollj

Ospite
Entrambi gli articoli citati trattano di muro di cinta. Il codice civile non tratta di rete metallica in nessun modo.
Giusta osservazione e la cosa avrebbe rilievo se si trattasse d'installare una nuova rete prima non esistente
Invece il caso concreto è diverso: la rete ab initio fu realizzata come comune; in quanto tale, in caso di manutenzione necessaria, vi è in capo ad entrambi i comunisti l'onere di far fronte alla spesa (art.1100 e seguenti), e quanto su esposto è conforme.
 
Ultima modifica di un moderatore:

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Onde derimere ogni questione, invito a leggere una "recente " sentenza della Cassazione.
Nel procedimento de quo la Suprema Corte è stata chiamata a decidere se il proprietario di un fondo sia legittimato a modificare il muro comune divisorio - anche abbattendo una preesistente rete metallica - senza chiedere alcun consenso al vicino e comproprietario.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4755 del 27 febbraio 2014 , ha statuito che il proprietario è assolutamente legittimato a sostituire la ringhiera metallica posizionata sopra il muro di divisione con la proprietà del vicino.
Egli può rimuovere la rete senza il consenso del comproprietario, in quanto tale facoltà deriva ai sensi dell' art. 885 c.c., norma svincolata dal regime della comunione né è necessaria alcuna formalità di "tipo condominiale".

In buona sostanza, l’articolo 885 del codice civile consente a ognuno dei comproprietari di in muro di sopraelevarlo con una rete metallica o di sostituirla, purchè lo faccia a suo totale carico; inoltre se il muro a comune sottostante non è atto a sostenere la sopraelevazione, chi la esegue è tenuto a ricostruirlo o nel caso a rafforzarlo completamente a sue spese. Il comproprietario del muro comune che non ha partecipato alla sopraelevazione può, in qualunque momento, rendere comune anche la parte sopraelevata, indennizzando però chi l’ha costruita, oltre che della metà del valore di essa, anche della metà delle spese eventualmente occorse per il rafforzamento o la ricostruzione del preesistente muro a comune.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Ollj, difatti avevo scritto:
Nel nostro caso la recinzione esisteva di già, probabilmente posizionata in accorda ed a spese dei confinanti. Pertanto, il vicino che l'ha eliminata e sostituita con un'altra, posto che l'ha fatto, eliminando quella esistente e senza il pre-accordo con il vicino non può avanzare alcuna pretesa.
 
O

Ollj

Ospite
Nel nostro caso la recinzione esisteva di già, probabilmente posizionata in accorda ed a spese dei confinanti. Pertanto, il vicino che l'ha eliminata e sostituita con un'altra, posto che l'ha fatto, eliminando quella esistente e senza il pre-accordo con il vicino non può avanzare alcuna pretesa
Infatti; ma deve anche eliminare a sue spese il foro; infatti non è legittimo agire, se non riproponendo quanto già preesistente (il vicino invece ha lasciato un bel foro)
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Il principio di diritto portato dalla citata Sentenza, mi sembra chiaro " L'art. 885 c.c. consente al comproprietario di alzare il muro comune e l'art. 1102 c.c. consente l'utilizzo della cosa comune purchè non se ne alteri la destinazione.
Va corretta la motivazione. La costruzione della ringhiera sulla sommità del muro di cinta non costituisce una sopraelevazione ma un uso della cosa comune che non ne altera la destinazione e non impedisce di farne parimenti uso. Il muro divisorio può essere sopraelevato, anche abbattendo una preesistente rete metallica, senza necessità di consenso dell'altro comproprietario perchè la relativa facoltà, ai sensi dell'art. 885 c.c., è svincolata dal regime normale della comunione e non trova alcuna restrizione negli artt. 1102 e 1108 c.c. (Cass. 11.1.1997 n. 237)."
 
O

Ollj

Ospite
Che il principio di diritto sia chiaro è evidente; che la scrivente possa servirsi di tal massima per conseguire lo scopo prefissatosi non altrettanto!
Trattasi di danno (foro lasciato nella recinzione) arrecato a bene comune ed il vicino che lo ha cagionato è tenuto a porvi rimedio (art.2043)
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Quanto alla presenza del foro sulla rete installata dal vicino, il problema è presto risolto dalla norma posta dal c.c. a garanzia del comproprietario e precisamente la circostanza che debba in ogni caso essere garantito il pari uso e che non venga in alcun modo alterata la destinazione del bene.
Ne deriva NECESSARIAMENTE che il vicino debba chiudere a sue spese il foro in questione, ripristinando lo status quo ante.
 

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