tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
La legge può permettere qualsiasi cosa con il limite di non arrecare pregiudizio ad alcuno. Se questo avviene e non si trova un'intesa amichevole il ricorso al giudice è perfettamente giustificato
 

battistini

Membro Attivo
Proprietario Casa
Stà proprio lì il problema. Secondo le mie vedute la legge quindi nel mio caso il comune che ha rilasciato il permesso dovrebbe (non pemettere qualsiasi cosa) ma assicurarsi di rilasciare un pemesso che non arrechi danno ad altri. Ho molto meglio ancora siccome le abitazioni sono state fatte del 1956 e tutti e due le abbiamo comperate con una rete di altezza 135 cm., per ogni modifica da apportare a questa ci dovrebbe essere il consenso di tutti i confinanti. Troverei più sensato una legge del genere, e non viceversa che il comune o la legge, permetta qualsiasi cosa con il limite di non arrecare danno ad alcuno. Perchè poi l'alternativa è andare dall'avvocato per intentare una causa al vicino e con quello che costa un'operazione del genere e quanto tempo ci vuole per arrivare ad una sentenza( in italia) sappiamo tutti come funziona !!!!!!!!la vedo un'alternativa un pò drammatica!!!! Ringrazio a tutti gli amici di questo forum che si sono adoperati per darmi consigli.un saluto Roberto.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Scusi come sarebbe che non ho diritto a sindacare su ciò che ha fatto ? Se quello che ha fatto porta un danno alla mia casa che come ho già detto da molti hanni avevo acquisito un certo diritto di vedute laterali

I "danni" che tu invochi..sono pretesuosi.
Quanto ti riferisco non ha ovviamente nulla di personale...ma ti sconsiglio di seguire il suggerimento di chi ti invita ad un ricorso al Giudice...la possibilità esiste ma corri il rischo di buttare un sacco di quattrini con ardue possibilità di vittoria.
Questo dando per scontato che il tuo vicino abbia agito sulla base di quanto concede il regolamento locale (e ho seri dubbi che in Comune ti abbiano dato risposte "false").

Genericamente vale l' Art. 878 del Codice Civile (che prevede un muro fino a 3 metri di altezza).
Norme locali possono essere più restrittive limitando la facoltà ad altezze inferiori.
Se nulla è previsto nel Reg. del Comune...allora vagono i 3 metri.

Se valesse il principio che ogni nostro pretesto sia un diritto...saremmo tutti in causa perenne.

Egli ha eretto una rete sulla sua proprietà.
Nulla gli impedisce di apporvi un telo oscurante (verticale)...e la questione "luminosità" che tu lamenti non ha giustificazione per i motivi che ha correttamente riportato @Gianco.

La "prepotenza" è di chi non rispetta le Leggi o di chi ritiene che ogni suo "agio" sia un diritto.
 
Ultima modifica:

Gianco

Membro Storico
Professionista
@battistini, continui a parlare di veduta laterale in modo improprio. Tu non hai alcun problema di veduta laterale, semmai hai un problema sulla recinzione a giorno esistente sul confine fra il tuo lotto e quello del vicino. La veduta laterale è un'altra cosa, è la distanza di 75 cm che deve avere la finestra o il parapetto del balcone o terrazzo dal confine con il vicino. Lo scopo è quello di limitare la veduta nella proprietà limitrofa.
 

raffaelemaria

Membro Assiduo
Professionista
perchè la rete è un problema? se il confinante avesse messo degli arbusti, a 50 cm dal confine, formando una barriera alta tre metri non sarebbe stato lo stesso? non è escluso che a ridosso del telo oscurante lo abbia fatto per impedire che i rami entrassero nella proprietà confinante. Francamente pure io avrei fatto qualcosa di simile perchè non è proprio un bel vedre il cortiletto del "battistini"
 

battistini

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il diritto di veduta che io lamento è quello che c'è sempre stato, non è solo nel giardino del vicino, così come il vicino aveva la veduta sul mio giardino ma era anche sulla strada, come era anche su tutte le altre case che ci sono lungo la via.Se il vicino intendeva avere una sua privacy e quindi limitare il mio diritto di veduta non aveva bisogno di erigere una rete con l'oscurante di mt 2,78, era sufficiente anche una rete di CM.1,90 con il telo oscurante.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Da dove ti risulta che tu abbia un diritto di veduta sul cortile del tuo vicino? Non c'è legge che te lo possa garantire. Al limite ci potrebbe essere un divieto assoluto di inedificabilità e di alterazione del paesaggio.
 

battistini

Membro Attivo
Proprietario Casa
Per rispondere al Sig. Dimaraz la ringrazio ma non abbiamo le stesse vedute. I danni che io invoco non mi sembrano assolutamente pretestusi penso di essere nel mio pieno diritto di lamentarmi e confermo tutto quello che ho già detto.La prepotenza penso che è di chi non rispetta le leggi, ma io direi di chi le leggi le usa solo a suo favore fregandosene di portare danno agli altri!!!!!! (io penso di averle rispettate più del mio vicino perchè alla mia casa non ho apportato nessuna modifica e quindi semmai il prepotente non sarei io !!!!!
Poi non è detto che leggi sono sempre fatte bene !!!!! Perchè come ho gia' detto troverei giusto che siccome le case sono in centro e non in cima a un monte affinchè si parli di leggi dovrebbero essere rispettate troverei giusto che tutti i confinanti siano d'accordo per questa modifica. Quindi prima della prepotenza io ci mettere un'altra legge che non c'è che è quella del buon senso !!!!!! Ci sarebbe anche un'altra legge che è l'art.833 C.C che riguarda gli atti emulativi che non è di minor importanza e poi le allego anche un'altra risposta del sole 24 ore dove dice qualcosa che potrebbe essere a mio favore,quindi prima di darmi del prepotente o di chi non rispetta le leggi c'è ne passa !!!!!!!!!! Mi scuso ma non riesco ad allegare il file cercherò di inviarlo con il copia incolla nella prossima lettera.
 

battistini

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ai gentili Sig. di propit che mi hanno aiutato che ne dite di questa ? chi è il prepotente o quello che non osserva le leggi !!!!!! o chi ha un'atteggiamento pretestuoso ? Ringrazio e saluto

L'esperto risponde

CONTROVERSIE LEGALI

La recinzione metallica e il diritto di veduta

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Nel caso di vedute che si affacciano direttamente su proprietà di terzi, con la facciata dell’edificio su cui sono presenti le vedute stesse che costituisce il confine di proprietà, è possibile, e a quale distanza, apporre una rete di recinzione metallica, prima inesistente, senza che possa dirsi pregiudicato il diritto di veduta medesima? A tal fine, si chiede anche come la giurisprudenza ha configurato l’apposizione di nuova recinzione metallica in presenza di servitù di vedute che insistono sul terreno ove s’intende erigere la recinzione stessa.

La fattispecie in questione è riconducibile nell'ambito dell'articolo 907 Codice civile. Quando si è acquisito il diritto di avere vedute dirette sul fondo del vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza inferiore di tre metri, distanza da misurarsi tra il fondo del vicino e la facciata esteriore del muro in cui si aprono le vedute. Il termine «costruire» o «fabbricare» utilizzato dall'articolo 907 Codice civile non riguarda esclusivamente i manufatti in calce e mattoni (o cemento), vale a dire le opere che hanno le caratteristiche di un edificio o, comunque, di una fabbrica in muratura, ma comprende ogni opera avente il carattere della stabilità e una certa consistenza (Cassazione, 12097/95), indipendentemente dalla natura del materiale con cui è stata realizzata, dalla forma e dalla destinazione di essa (Cassazione, 17802/05; 10500/94; 11271/90). Le vedute, infatti, implicano il diritto a una zona di rispetto che si estende per tre metri in direzione orizzontale dalla parte più esterna della veduta e per tre metri in verticale rispetto al piano corrispondente alla soglia della veduta medesima, sicché ogni costruzione che venga a ricadere in questa zona è illegale e va rimossa (Cassazione, 5390/99). In altri termini, se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono presenti vedute (dirette od oblique), essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia, onde evitare che l’esercizio del diritto di veduta possa essere disturbato od ostacolato. Pertanto, nel caso in esame, solo se la recinzione metallica in oggetto è stabile e non fissata con collegamento precario e se, in concreto ostacola, la veduta, sussiste l'obbligo di rispettare la distanza ex articolo 907 Codice civile.

Quesito con risposta a cura di

Paolo Mariotti
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Il Comune concede le autorizzazioni in base alla legge, ma non può conoscere gli eventuali danni causati. Per questi, in assenza di accordo, ci si rivolge al giudice (io non sottovaluterei questa opzione, previa una quantificazione del danno). Inoltre, se esiste una questione di estetica condominiale, ci si deve rivolgere all'eventuale amministratore ed eventualmente di nuovo al giudice.
Terzo punto. Se esiste un regolamento condominiale, magari anche qui puoi cercare se è stabilito qualcosa in proposito.
Il fatto che abbia costruito sulla sua proprietà non ha alcuna rilevanza se vi sono stati dei danni oggettivi a terzi.
Saluti
 

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