Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
prima cosa quantifica i danni con una perizia di seguito fai intervenire l'assicurazione del condominio che è obbligatoria e responsabile e ha validità se è stata pagata dall'amministratore:occhi_al_cielo: queste cose sono già successe in precedenza in tanti quesiti

se con la riforma è obbligatoria cosa vuoi prendere a cognizione? copia della polizza deve essere consegnata ad ogni condomino, dopo aver deliberato in assemblea il rinnovo della stessa

??? e di grazia secondo quale comma di quale articolo sarebbe obbligatoria una polizza condominiale ???

Involontariamente hai usato un SE che però non hai declinato completamente al condizionale.

Nessun obbigo di polizza...e nessuna voce in capitolo del singolo proprietario per pretendere il rimborso dalla C0mpagnia di assicurazioni. Il contraente sarebbe il Condominio.

Prima di partire con le polemiche accertarsi di avere cognizione di causa.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma hai scritto e reiterato che la stessa sia obbligatoria secondo le nuove norme...cosa non rispondente al vero!!!
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Obbligatoria non è (a meno che tale obbligo sia previsto da un regolamento condominiale) ma normalmente una polizza globale fabbricati non copre i danni da infiltrazioni di acque piovane. In ogni caso è l'amministratore che può e deve (SE il condominio è assicurato) denunciare il sinistro all'assicurazione.
 
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O

Ollj

Ospite
@Enzo_
La responsabilità professionale dell'amministratore potrà sussistere a condizione che vi sia nesso causale tra l'evento dannoso e l'inerzia dell'amministratore stesso.
Ci potrebbero essere valide ragioni che sollevino l'amministratore da ogni responsabilità:
- mancanza di fondi in cassa ed impossibilità di reperirne in tempi rapidi.
- condominio in situazione di dissesto finanziario e senza responsabilità dell'amministratore.
- Assemblea che abbia inibito l'intervento dell'amministratore, non ritenendo dovuta l'opera.

Di certo vi è responsabilità oggettiva del Condominio, da valutarsi sussista anche quella del suo rappresentante; per evitare spiacevoli sorprese: atto di citazione contro il Condominio.
Fosse dimostrata l'inerzia dell'amministratore, lo stesso risponderà per colpa professionale; infatti fonte di tal responsabilità è il contratto di mandato conferito al momento della nomina e conseguente accettazione; ne consegue che: "A tale figura il codice civile e le leggi speciali imputano doveri ed obblighi finalizzati ad impedire che il modo di essere dei beni condominiali provochi danni a terzi. In relazione a tali beni l'amministratore, in quanto ha poteri e doveri di controllo e poteri di influire sul loro modo di essere, si trova nella posizione di custode..... Questi allora deve curare che i beni comuni non arrechino danni agli stessi condomini o a terzi, come del resto riconosciuto dalla giurisprudenza allorchè ha considerato l'amministratore del condominio responsabile dei danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei suoi poteri e, in genere, di qualsiasi inadempimento dei suoi obblighi legali o regolamentari" sicchè tal amministratore fu considerato responsabile per i danni cagionati "dalla negligente omissione delle necessarie riparazioni al lastrico solare decise in delibera assembleare e non attuate dall'amministratore" (in tal senso Cassazione n° 25251 del 2008)
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Quella del mio condominio li prevede.
E' una cosa ben fatta ma è una estensione di garanzia che ha un suo costo (come la ricerca guasti, i danni da occlusione, la responsabilità civile inquilini ecc. ecc.) e certi condomini guardano più alla spesa immediata che al futuro beneficio in caso di sinistri.
 

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