Salve a tutti.
In primo luogo vi ringrazio per i preziosi spunti di riflessione.
La società, a seguito dei numerosi incontri avvenuti con l'amministratore ed un avvocato condomino nonché volontario consulente, aveva accettato di ridurre ulteriormente la pretesa.
Quindi in assemblea era stato portato il risultato di quell'accordo, il quale determinava il quantum e conteneva l'espresso rifiuto da parte della società ad avanzare ogni ulteriore pretesa in merito al risarcimento;
I termini dell'accordo erano stati successivamente inserito nell'ordine del giorno dell'assemblea per essere sottoposti a votazione;
L'assemblea aveva deliberato di approvare l'accordo transattivo nei modi e termini illustrati dall'amministratore:
- per il quantum;
- per le modalità di pagamento (dilazionate in 5 anni);
- per la preventiva compensazione di tutti gli eventuali crediti per oneri condominiali della società;
- per la rinunzia a qualsiasi ulteriore pretesa dal parte della società stessa;
La società, presente all'assemblea aveva espressamente approvato;
Questo rendeva l'accordo già perfettamente concluso in tutti i suoi elementi essenziali.
Quanto al concetto di "formalizzazione" essa avrebbe dovuto comportare sostanzialmente la riproduzione dell'accordo in un atto separato con eventuali precisazioni esclusivamente limitate alla fase esecutiva (pagamento);
Per la contabilizzazione dei relativi pagamenti, l'amministratore aveva previsto di coprire la prima rata con l'indennizzo ricevuto dalla compagnia assicurativa mentre per le rate successive non aveva disposto nulla;
La decisione presa dalla società di sospendere il pagamento degli oneri condominiali (dalla fine del 2018), aveva avuto la scopo principale di spingere verso la conclusione dell'accordo (le trattative erano iniziate nel 2016), ed infatti l'amministratore ben si era guardato dall'inviare un decreto ingiuntivo alla società, consapevole che questa gli avrebbe opposto il proprio credito (integralmente) facendoselo liquidare dal giudice;
La società vanta dunque un credito verso il condominio che è certo (riconosciuto dai condomini), liquido (determinato nel quantum) ed esigibile (pagamento deliberato dall'assemblea);
La società attende che l'amministratore proceda con la compensazione e contabilizzi la prima rata, utilizzando la somma ricevuta dalla compagnia assicurativa;
Resterà poi stabilire come si procederà dal punto di vista contabile, al pagamento-compensazione delle rate successive, argomento di cui non si è ancora trattato;
Per concludere, vi è una delibera di assemblea che accetta a maggioranza (poco più di 500 mm) l'accordo transattivo;
Vi è un verbale di assemblea che riproduce tutti gli elementi essenziali dell'accordo (accordo, trattandosi di contratto consensuale, causa, rinuncia ad agire dietro riconoscimento e pagamento di una somma minore del risarcimento, oggetto, pagamento e/ o compensazione, e forma che in questo caso è solo ad probationem, essendo sufficiente esibire il verbale di assemblea per provarla);
Il problema però nasce dall'aver il condominio rinviato il pagamento della prima rata del risarcimento all'atto della formalizzazione del contratto da parte dell'amministratore;
E qui sorgono i dubbi che vi ho sottoposto;
La società, che è anche condomina, non sa come "costringere" l'amministratore a formalizzare l'accordo e procedere al contestuale pagamento della prima rata a compensazione;
Si tenga presente che la società, che ha rinunciato a parte del risarcimento per non appesantire le quote dei condomini, non certo vorrebbe aggravarle ora con il pagamento di spese legali.
E' l'amministratore che, nel ritardare la formalizzazione ed il conseguente pagamento, non sta dando esecuzione ad una delibera dell'assemblea, esponendo i condomini ad un contenzioso;
Ed è così che ho posto la questione della "Responsabilità dell'amministratore condominiale nell'esecuzione o, come in questo caso, nella mancata esecuzione, di una delibera assembleare".