pippopeppe

Membro Attivo
Impresa
salutoni a tutti,
ho un dubbio sul quale non trovo chiarimenti.
ho un appartamento locato che ho donato a mio figlio il quale vorrebbe utilizzarlo come prima casa ed ovviamente trasferirvi la residenza.
può rescindere il contratto di locazione in essere (nel quale è subentrato) e quindi utilizzarlo per le sue esigenze ?
premetto che il contratto è regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate con prima scadenza tra tre anni.
ringrazio tutti coloro che vorranno rispondermi.
 

pippopeppe

Membro Attivo
Impresa
ancora un chiarimento. sic!
rileggendo il contratto, registrato con l'opzione cedolare secca, ho scoperto che può essere dichiarato nullo in quanto manca l'espressa rinuncia agli adeguamenti ISTAT ecc. Manca la comunicazione con raccomandata in quanto il contratto è stato concordato tra i contraenti.
e nel caso di contratto nullo, è possibile che mio figlio rientri nel possesso del suo bene, senza attendere i tre anni?
ancora aggiungo che il conduttore, quando va bene, paga con 15 gg di ritardo e non è indigente.
ancora grazie
 
J

JERRY48

Ospite
Come noto l’istituto della c.d. “remissione in bonis”, ex art. 2, comma 1, DL n. 16/2012, consente di regolarizzare l’omissione o effettuazione tardiva di comunicazioni o altri adempimenti formali alla cui presentazione preventiva è subordinata la fruizione di un beneficio fiscale ovvero l’accesso a regimi fiscali opzionali.
Ai fini della regolarizzazione è necessario che:
à la violazione non sia stata constatata ovvero non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il soggetto abbia avuto formale conoscenza.

La regolarizzazione della comunicazione / adempimento omesso è comunqueconsentita, come chiarito dall’Agenzia nella Circolare 28.9.2012, n. 38/E, se l’accesso /ispezione / verifica o altra attività amministrativa di accertamento ha ad oggetto comparti impositivi diversi da quello cui si riferisce il beneficio fiscale / regime opzionale;

à alla data originaria di scadenza del termine previsto per inviare la comunicazione o effettuare l’adempimento formale siano soddisfatti i requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento.
La regolarizzazione richiede:
§ l’effettuazione della comunicazione / adempimento formale;
§ il versamento “contestuale” della sanzione pari a € 258 utilizzando il mod. F24 (codice tributo 8114 e “anno di riferimento” l’anno per il quale si effettua il versamento) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
- See more at: http://www.studiofunghi.it/novità-f...-secca-e-la-remissione-in-bonis/#.Uhj7M9L0FvA

Per quanto riguarda invece il tardivo pagamento, devono passare venti giorni prima che tu possa iniziare la pratica dello sfratto.

In aggiunta, per puntualizzare e chiudere il mio ragionamento, se è stato previsto dal DL la regolarizzazione (con pagamento sanzione) dell'omissione della comunicazione al conduttore della scelta della cedolare secca, il contratto potrebbe ritenersi valido e non nullo.
 

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