CANONE CONCORDATO SENZA OBBLIGO DI ASSISTENZA
A cura di avv. Matteo Rezzonico ( il sole 24 ore) 08-12-2008
Devo stipulare un contratto a canone concordato, è obbligatoria l'assistenza delle associazioni di categoria (inquilini e proprietari) con apposizione della firma in calce al contratto?
Le locazioni «a canone concordato» sono regolate dall’articolo 2, comma 3, legge 431/98, che recita: «In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere gli accordi di cui sopra, i Comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni Comune dell'area territoriale interessata».Non è obbligatoria l’assistenza delle associazioni di categoria, .