Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
In linea di massima concordo. Però, sempre "carte alla mano" la questione si potrebbe rivelare diversa. E dunque, con diversa soluzione.
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
Membro dello Staff
Professionista
Il regolamento di condominio sia esso contrattuale (come Anma dice) sia assembleare non può comunque derogare su determinati articoli del codice civile (che ho esposto).

Essendo il vano scale parte comune a tutti i condomini, il condominio non poteva negare l'apertura di una seconda porta, in quanto questo è pienamente nel diritto di ciascun condomino come da art. 1102 cc.
Eventualmente potrebbe negarlo solo ed esclusivamente se l'apertura di questa porta avrebbe causato o un alterazione della destinazione, (come per esempio creare una servitù di passaggio) o avrebbe impedito agli altri condomini di farne lo stesso uso.
 

AvvocatoDauriaMichele

Membro Attivo
Professionista
Il regolamento di condominio sia esso contrattuale (come Anma dice) sia assembleare non può comunque derogare su determinati articoli del codice civile (che ho esposto).

Essendo il vano scale parte comune a tutti i condomini, il condominio non poteva negare l'apertura di una seconda porta, in quanto questo è pienamente nel diritto di ciascun condomino come da art. 1102 cc.

Lo può negare nel momento in cui chi avrebbe diritto ad aprirla si è contrattualmente obbligato a non farlo; il che è precisamente ciò che accade se nel regolamento contrattuale vi è tale clausola. Ripeto che gli articoli citati attengono a profili diversi da quello di cui si sta discutendo qui.
 

anma

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ringrazio tutti per le risposte
Riassumendo:
1) ha valore di regolamento contrattuale per l'intero condominio un regolamento citato nel contratto di chi ha acquistato per esempio 10 anni fa e non nel mio atto d'acquisto di 50 anni fa?
2) se tale regolamento contrattuale esiste (e indagherò in proposito) può vietare una cosa permessa dal codice (nella fattispecie vietare l'apertura di una porta nel vano scale)?
3) la diatriba si è ripresentata oggi a un anno dalla discussione (e soluzione bonaria di concessione del permesso malgrado il parere contrario di alcuni condomini) perchè essendo necessario rifare la pulsantiera dei campanelli a causa del nuovo appartamento, il nuovo condomino non accetta di accollarsene la spesa per il totale ma solo per la metà -e quindi chiedo il parere del forum anche su questo punto. Esiste una qualche regola a questo proposito? Per quanto riguarda la tabella millesimale non sono state fatte variazioni,almeno per ora.
Anma
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
l'art.1102 c.c. ha tutti i diritti di aprire una porta sul vano scale purchè non impedisca ad altri di farne parimenti uso, per quanto riguarda il regolamento di condominio nell'atto notarile vi è specificati i riferimenti ed allegati da chiedere al notaio copia, o all'amministratore
 

GIANLUCA69

Membro Attivo
Professionista
per quanto ne so io, per regolamento contrattuale s'intende, o il regolamento predisposto unilateralmente da costruttore e/o originario proprietario edificio ed accettato dai singoli acquirenti degli appartamenti, oppure, il regolamento assembleare approvato all'unanimità; in entrambi i casi è possibile, nei limiti del codice civile anzidetti, imporre limiti ai diritti individuali di proprietà -quale quello che vieta di aprire una porta sul vano scale- ; escludendo che si tratti del secondo tipo di regolamento, trovo strano che un simile divieto sia stato imposto unilateralmente soltanto in relazione ad un solo appartamento e non a tutti i facenti parte del condominio; riguardo alle spese relative all'installazione della pulsantiera si applica l'art. 1123 c.c., salvo diversa assunzione d'obbligo del condomino che abbia, col consenso del condominio e con la sua condotta, reso necessaria l'opera innovativa (sempre che non sia da considerare una mera opera di conservazione) ed, al più, nei limiti delle prescrizioni contenute nell'art. 1120 c.c.; ciao!
 

barbaraf

Membro Junior
Conduttore
il regolamento di tipo contrattuale dovrebbe essere iscritto in Conservatoria e sancisce delle regole, che prevalgono sul codici civile ( escluse quelle inderogabili ), che ogni acquirente sottoscrive con l'atto di acquisto ( è un contratto). Nel caso esistesse i nuovi proprietari dovrebbero esserne informati o poterlo verificare agli atti del registro immobiliare ... diversamente non si può ritenere che vi sia un regolamento contrattuale, è contestabile. Aggiungo che il regolamente contrattuale può essere variato con unanimità e in forma scritta. Curiosità : ci sono altri condomini allo stesso piano ove si è chiesta apertura porta ?
 

anma

Membro Attivo
Proprietario Casa
Si, ci sono altri tre condomini, come in tutti gli altri piani: è un pianerottolo molto ampio e la nuova porta non crea problemi nè estetici nè di altro genere.
 

arbiter

Membro Junior
Proprietario Casa
Se un appartamento viene diviso, mi pare scontato che si apra una nuova porta...
L'unico obbligo è chiaramente rappresentato dalla salvaguardia dell'estetica e quindi si deve trattare di una porta assolutamente identica alle altre o non personalizzata !!!
 

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