In linea di massima concordo. Però, sempre "carte alla mano" la questione si potrebbe rivelare diversa. E dunque, con diversa soluzione.
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Il regolamento di condominio sia esso contrattuale (come Anma dice) sia assembleare non può comunque derogare su determinati articoli del codice civile (che ho esposto).
Essendo il vano scale parte comune a tutti i condomini, il condominio non poteva negare l'apertura di una seconda porta, in quanto questo è pienamente nel diritto di ciascun condomino come da art. 1102 cc.
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