Per registrare un rinegoziazione del canone (come una diminuzione per un periodo del canone di locazione a causa Covid ecc.) ci si può avvalere della procedura RLI Web, mediante la quale il tutto si effettua in maniera veloce e senza necessità di allegare l'accordo.
In pratica basta ricercare e riprendere il contratto di locazione precedentemente registrato, verificare le date di decorrenza e di scadenza, immettere nuovamente il regime fiscale (cedolare o no) e inserire la data di inizio rinegoziazione, quella di fine e il nuovo importo annuo (o dell'intero periodo contrattuale se inferiore all'anno) valido per quel periodo.
Si possono registrare rinegoziazioni fino ad un anno dopo la loro decorrenza (così è specificato nelle istruzioni). Per le precedenti è necessario rivolgersi agli sportelli Agenzia delle Entrate.
La mia domanda riguarda le rinegoziazioni registrate "a distanza" prima dell'approntamento della procedura RLI Web, mediante invio all'Agenzia delle Entrate del modello 69, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e della copia dell'accordo via PEC o Raccomandata.
Personalmente non ho mai avuto riscontro dell'invio via PEC di tali pratiche, a parte la ricevuta stessa della PEC. Mi chiedo pertanto se queste pratiche, che si riferiscono a periodi del 2020 siano state evase o meno e che quindi se ne tenga conto nel calcolo degli importi dei canoni dichiarati in fase di registrazione dei contratti di locazione. Con la procedura RLI Web è impossibile verificarlo e il mio dubbio è che nei controlli sulle dichiarazioni per i redditi 2020 non se ne tenga conto.
Secondo voi, premettendo che è ovviamente sbagliato richiedere due volte la registrazione dello stesso atto, si andrebbe incontro a sanzioni registrando nuovamente tali rinegoziazioni del canone ora tramite procedura RLI Web ?
La registrazione sarebbe tecnicamente possibile se le date di decorrenza sono non anteriori a un anno.
I termini di registrazione sono stati prorogati più volte, ma essendo locazioni in cedolare secca anche se sono scaduti non dovrebbero generare sanzioni.
Che ne pensate ? Grazie.
In pratica basta ricercare e riprendere il contratto di locazione precedentemente registrato, verificare le date di decorrenza e di scadenza, immettere nuovamente il regime fiscale (cedolare o no) e inserire la data di inizio rinegoziazione, quella di fine e il nuovo importo annuo (o dell'intero periodo contrattuale se inferiore all'anno) valido per quel periodo.
Si possono registrare rinegoziazioni fino ad un anno dopo la loro decorrenza (così è specificato nelle istruzioni). Per le precedenti è necessario rivolgersi agli sportelli Agenzia delle Entrate.
La mia domanda riguarda le rinegoziazioni registrate "a distanza" prima dell'approntamento della procedura RLI Web, mediante invio all'Agenzia delle Entrate del modello 69, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e della copia dell'accordo via PEC o Raccomandata.
Personalmente non ho mai avuto riscontro dell'invio via PEC di tali pratiche, a parte la ricevuta stessa della PEC. Mi chiedo pertanto se queste pratiche, che si riferiscono a periodi del 2020 siano state evase o meno e che quindi se ne tenga conto nel calcolo degli importi dei canoni dichiarati in fase di registrazione dei contratti di locazione. Con la procedura RLI Web è impossibile verificarlo e il mio dubbio è che nei controlli sulle dichiarazioni per i redditi 2020 non se ne tenga conto.
Secondo voi, premettendo che è ovviamente sbagliato richiedere due volte la registrazione dello stesso atto, si andrebbe incontro a sanzioni registrando nuovamente tali rinegoziazioni del canone ora tramite procedura RLI Web ?
La registrazione sarebbe tecnicamente possibile se le date di decorrenza sono non anteriori a un anno.
I termini di registrazione sono stati prorogati più volte, ma essendo locazioni in cedolare secca anche se sono scaduti non dovrebbero generare sanzioni.
Che ne pensate ? Grazie.