La marca da bollo si assolve in modo virtuale solo con la registrazione telematica.
Quello che hai sentito si riferisce ad una modalità di pagamento con l'F23 di una sanzione relativa alla marca da bollo.
Infatti, quando porti il contratto all'Ufficio con delle marche postdatate, rispetto alla data di stipula, per evitare che ti venga respinto devi pagare con l'F23 una sovrattassa.
riferimenti:
art 11 DPR 642/1972 "per gli atti soggetti al bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche da bollo (ora contrassegni sostitutivi) deve precedere l'eventuale sottoscrizione"
Sulla base di questi due articoli onde evitare inutili e fastidiose sanzioni e per essere in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, per tutti gli atti privati non autenticati compreso i contratti di locazione e necessario applicare i contrassegni sostitutivi (le marche da bollo) con una data di emissione antecedente o uguale alla data di sottoscrizione dell'atto.Se la data di emissione delle marche da bollo è successiva alla data di stipula in base all'art. 31 comma 2 DPR 642/1972 è dovuta una sanzione prevista per la tardiva applicazione dell'imposta di bollo pari ad un quarto dell'imposta dovuta da versare con modello F23 indicando il codice tributo 675T. (es. nel caso di imposta di bollo pari a 14,62 la sanzione da versare è pari a 3,655 Euro per ogni marca da bollo)[/I]