Essendo il nonno ad oggi ancora vivo , sarebbe Lui a dichiarare che la somma data al nipote nel 2002 voleva essere un prestito e sarebbe ancora Lui mediante una dichiarazione redatta in riferimento a l'art. 1236e ss. c.c.
Riporto testualmente.
La remissione del debito, secondo la prevalente dottrina, è un atto giuridico di rinuncia al credito con effetto estintivo dell'obbligazione. L'atto giuridico ha natura negoziale e strutturalmente è recettizio, esso diventa irrevocabile una volta giunto a destinazione.
Sotto il profilo causale, la remissione, di per sè, è atto a titolo gratuito che si risolve in un vantaggio per il debitore; la remissione può, peraltro, inserirsi in un contesto negoziale più ampio ed è, in tale prospettiva, che parte della dottrina si è riferita alla remissione come ad un atto negoziale a causa neutra.
Per quanto riguarda la forma richiesta per la remissione del debito, non esistono particolari vincoli, sicchè la stessa può avvenire con dichiarazione espressa o con comportamento concludente. Il c.c., all'art. 1237, contempla due ipotesi nelle quali la remissione del debito è presunta. Si tratta della consegna del titolo in originale (presunzione assoluta) e della consegna della copia del titolo esecutivo spedita in forma esecutiva (presunzione relativa).
Riporto testualmente.
La remissione del debito, secondo la prevalente dottrina, è un atto giuridico di rinuncia al credito con effetto estintivo dell'obbligazione. L'atto giuridico ha natura negoziale e strutturalmente è recettizio, esso diventa irrevocabile una volta giunto a destinazione.
Sotto il profilo causale, la remissione, di per sè, è atto a titolo gratuito che si risolve in un vantaggio per il debitore; la remissione può, peraltro, inserirsi in un contesto negoziale più ampio ed è, in tale prospettiva, che parte della dottrina si è riferita alla remissione come ad un atto negoziale a causa neutra.
Per quanto riguarda la forma richiesta per la remissione del debito, non esistono particolari vincoli, sicchè la stessa può avvenire con dichiarazione espressa o con comportamento concludente. Il c.c., all'art. 1237, contempla due ipotesi nelle quali la remissione del debito è presunta. Si tratta della consegna del titolo in originale (presunzione assoluta) e della consegna della copia del titolo esecutivo spedita in forma esecutiva (presunzione relativa).