arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
no, davvero non lo conosco l'articolo che impone una particolare forma alla donazione. quale è? me lo puoi casomai riassumere? grazie
 

erwan

Membro Assiduo
Art. 782. Forma della donazione.

La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità.

Art. 783. Donazioni di modico valore.

La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Art. 782. Forma della donazione.
questa non la sapevo. atto pubblico, quindi davanti ad un notaio? altrimenti? come funziona? io regalo una considerevole somma e dopo vari anni un erede può dire che la donazione non è valida, anche se non gli è stata lesa la sua quota?
(comunque...grazie...)
 

celefini

Membro Attivo
Proprietario Casa
In risposta a Dell, riguardo la scrittura privata, facendo passare una donazione per un prestito. Questo è possibile alla presenza di due testimoni, ma affinchè l'atto sia valido, serve la data certa. Se la scrittura si fa ora, ammesso che due testimoni, siano pronti a dichiarare il falso, come si fa ad avere una data certa dopo anni ? . Nel caso su esposto stiamo parlando di donazioni liberali o anche dette indirette. Queste si possono fare, come già detto da chi mi ha preceduto, con una scrittura privata alla presenza di testimoni e sull'atto deve essere apposta la data certa, solo ed esclusivamente nei confronti di : A- Coniuge. B- discendenti in linea retta (Padre/figlio; nonno/nipote) . C- altri parenti fino al quarto grado ( zio/nipote, cugini ). Se non si rientra in queste categorie, si seguono una serie di franchigie, a cui corrispondono i valori delle quote o importi donati. Tutto questo per quanto previsto dal Codice Civile.
 

erwan

Membro Assiduo
io regalo una considerevole somma e dopo vari anni un erede può dire che la donazione non è valida, anche se non gli è stata lesa la sua quota?
è una cosa diversa, e per alcuni versi anche peggiore.
in caso di una normale donazione un erede legittimario può impugnarla quando c'è lesione di legittima;
in caso di una elargizione che non rispetta la forma prescritta potrebbe agire per farla dichiarare nulla qualsiasi interessato, e in ogni caso...
(comunque...grazie...)
:daccordo:
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
mi intrometto di nuovo dopo aver fatto una figuraccia...ma ora di fronte ad un notaio possono riprendere la cosa e rilegittimare il tutto, no? okay, mi sto facendo una cultura in questo senso. ho letto or ora gli articoli che Erwan mi ha suggerito. in un articolo di legge riguardante la donazione è scritto persino che è nulla la donazione tra coniugi. in ogni caso, mi pare, dimmi Erwan se sbaglio, si deve attendere la dipartita del donante per vedere se effettivamente si sono lese le quote di legittima...anche dopo venti anni?
 

erwan

Membro Assiduo
stiamo parlando di donazioni liberali o anche dette indirette.
:domanda:
tutte le donazioni sono "liberali";
qui parliamo eventualmente di quelle indirette
Queste si possono fare, come già detto da chi mi ha preceduto, con una scrittura privata alla presenza di testimoni
:domanda:
solo ed esclusivamente nei confronti di : A- Coniuge. B- discendenti in linea retta (Padre/figlio; nonno/nipote) . C- altri parenti fino al quarto grado ( zio/nipote, cugini ). Se non si rientra in queste categorie, si seguono una serie di franchigie, a cui corrispondono i valori delle quote o importi donati.
non mi è chiaro: il riferimento è forse a quanto previsto per l'imposta di donazione?
in tal caso non mi pare riportata correttamente
Tutto questo per quanto previsto dal Codice Civile.
da quali articoli esattamente?

mi intrometto di nuovo dopo aver fatto una figuraccia...
ma figurati! questo è un forum, non una commissione d'esame di laurea! :D
ma ora di fronte ad un notaio possono riprendere la cosa e rilegittimare il tutto, no?
sì, oppure, in qualche modo, con un testamento.
ti consiglio di rivolgerti ad un notaio per studiare la migliore soluzione.
si deve attendere la dipartita del donante per vedere se effettivamente si sono lese le quote di legittima
esatto: per quanto improbabile nel caso esposto in futuro la situazione potrebbe anche cambiare radicalmente.
...anche dopo venti anni?
su questo punto la legge è stata recentemente modificata.
ti riporto un breve articolo che espone il meccanismo con chiarezza:
... il legislatore ha voluto rendere meno precarie le cosiddette "provenienze donative", fissando un termine certo (venti anni dalla trascrizione della donazione nei Registri Immobiliari) scaduto il quale i beni donati possano circolare liberamente, non potendo più essere oggetto di azioni di restituzione a seguito di liti tra gli eredi. I beni donati, tuttavia, continuano ad essere esposti a questo rischio qualora i legittimari (coniuge e parenti in linea retta del donante) abbiano notificato e trascritto nei confronti del donante e dei suoi aventi causa un atto di opposizione alla donazione.Nello specifico caso del lettore, tuttavia, essendo trascorsi più di venti anni dalla trascrizione delle donazioni nei registri immobiliari ed essendo, peraltro, la donante ancora in vita, il diritto del legittimario a fare opposizione a queste donazioni appare ormai precluso. Di conseguenza, il legittimario, qualora alla morte della donante risulti leso nei suoi diritti di legittima, può agire in riduzione contro il donatario (nel termine di dieci anni dalla morte della donante) ma, se nel frattempo il donatario ha alienato a terzi i beni donati, il legittimario, pur non trovando soddisfazione nel patrimonio del donatario, non può più chiedere la restituzione di detti beni nei confronti dei terzi.
[fonte: ilsole24ore.com]
 

celefini

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ringrazio Erwan, per le sottolineature del mio intervento, le donazioni di cui si parla sono quelle indirette, ho usato in modo errato il termine liberale. Per quanto riguarda il secondo chiarimento, nel mio intervento , per come era stato posto il problema della discussione, volevo dire, che non vi erano imposte da pagare essendo una donazione tra discendenti in linea retta, e l'ho riportato tal quale letto sul sito : avvocati24ore.it all'argomento tasse e donazioni. Nel terzo chiarimento, nel mio intervento, volevo ribadire, che tutto il problema donazioni è affrontato nel nostro codice civile, nel libro II, (successioni) titolo V (donazioni) a cui si aggiungono tutte le modifiche intercorse, una delle quali da te esposta.
 

erwan

Membro Assiduo
quel che volevo puntualizzare è che anche per i parenti in linea retta esiste una franchigia, che è di 1 milione;
tale franchigia si abbassa per parenti meno prossimi, mentre per gli estranei non ne è prevista alcuna.

l'altro punto poco chiaro riguarda la presenza dei testimoni per una scrittura privata, che è un controsenso!
 

celefini

Membro Attivo
Proprietario Casa
In questo punto facevo riferimento ad un intervento, nel quale si invitava a trasformare la donazione in prestito, per evitare non so cosa. Infatti consigliavo che poteva essere una scappatoia, ma che aveva comunque bisogno di una scrittura privata, che sarebbe stata più credibile se alla presenza di due testimoni. Inoltre queste scritture per essere tenute in considerazione, devono riportare la data certa, e nel caso come proposto non era possibile, poichè non si poteva avere dopo tanti anni una data retroattiva.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto