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<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 479036" data-attributes="member: 42040"><p>L'argomento è interessante.</p><p>Se scrivi qui l'opinione dei vostri avvocati (se ritengono che il conduttore abbia diritto all'indennità e in quale misura) può essere utile ad altri proprietari, grazie.</p><p></p><p>Per quanto riguarda l'ipotesi di [USER=57767]@vittorievic[/USER] </p><p></p><p>è ragionevole, ma non so se si possa fare.</p><p>Anni fa un avvocato mi disse che l'importo dell'indennità per la perdita dell'avviamento è quello stabilito dall'art. 34 l. 392/1978, non modificabile in base alle singole circostanze.</p><p></p><p>Inoltre pare sia comunque dovuta:</p><p><em>All’indennità di avviamento si riconoscono tre differenti funzioni: sanzionatoria, riparatoria e redistributiva. </em></p><p><em>Quanto alla funzione sanzionatoria o di coazione indiretta sul locatore, si segnala che essa colpisce efficacemente solo il locatore-proprietario meno abbiente, senza avere un generale effetto disincentivante rispetto ad interruzioni unilaterali del rapporto da parte del locatore. </em></p><p><em>In merito, poi, alla funzione riparatoria per il conduttore, che si presume subisca un danno iuris et de iure dall’abbandono dei locali locati, occorre considerare che<u> l’indennità, paradossalmente, spetta anche laddove questi, dopo il rilascio, abbia continuato ad esercitare la medesima attività in un locale ubicato nello stesso edificio</u> o, comunque, posto nelle vicinanze dell’immobile locato.</em></p><p>Fonte:</p><p>[URL unfurl="true"]https://edicolaprofessionale.com/bd/rivisteI0RW/48/148/9167148_IMMO_00135000_2016_04_0234.pdf[/URL]</p><p>(pag. 6 di 7)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 479036, member: 42040"] L'argomento è interessante. Se scrivi qui l'opinione dei vostri avvocati (se ritengono che il conduttore abbia diritto all'indennità e in quale misura) può essere utile ad altri proprietari, grazie. Per quanto riguarda l'ipotesi di [USER=57767]@vittorievic[/USER] è ragionevole, ma non so se si possa fare. Anni fa un avvocato mi disse che l'importo dell'indennità per la perdita dell'avviamento è quello stabilito dall'art. 34 l. 392/1978, non modificabile in base alle singole circostanze. Inoltre pare sia comunque dovuta: [I]All’indennità di avviamento si riconoscono tre differenti funzioni: sanzionatoria, riparatoria e redistributiva. Quanto alla funzione sanzionatoria o di coazione indiretta sul locatore, si segnala che essa colpisce efficacemente solo il locatore-proprietario meno abbiente, senza avere un generale effetto disincentivante rispetto ad interruzioni unilaterali del rapporto da parte del locatore. In merito, poi, alla funzione riparatoria per il conduttore, che si presume subisca un danno iuris et de iure dall’abbandono dei locali locati, occorre considerare che[U] l’indennità, paradossalmente, spetta anche laddove questi, dopo il rilascio, abbia continuato ad esercitare la medesima attività in un locale ubicato nello stesso edificio[/U] o, comunque, posto nelle vicinanze dell’immobile locato.[/I] Fonte: [URL unfurl="true"]https://edicolaprofessionale.com/bd/rivisteI0RW/48/148/9167148_IMMO_00135000_2016_04_0234.pdf[/URL] (pag. 6 di 7) [/QUOTE]
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