Certamente Mapei, chi stipula ora un contratto con cedolare secca è meglio faccia così. Però molti hanno creduto che bastasse la solita raccomandata a mano in base alla lettura delle legge e dei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Come la sistemano la cosa? Una raccomandata posteriore non conta niente, quindi bisogna giocarsela su quella a mano. Altri riferimenti normativi credo stiano nello Statuto dei diritti del contribuente, la L. 27 luglio n.212, richiamata anche nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
“art.1 comma 2. L’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”.
Credo che questo comma neghi valore di diritto all’interpretazione data nella circolare 26E dell’Agenzia delle Entrate che esclude la raccomandata a mano. Il fatto stesso, poi, che l'Agenzia delle Entrate si premuri di aggiungere questa richiesta, assente nella legge e nei provvedimenti, fa capire che evidentemente il dubbio c'era. Ma solo un'altra legge può scioglierlo.
“art.6 comma 2. L’amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito”
“art.10 comma 1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”
“art.6 comma 3. L’amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.”
L’ultima frase dell’art.6 comma 3, fa pendere l’ago della bilancia dalla parte della raccomandata a mano, non essendo specificato nella legge che debba essere una raccomandata postale.
Mi sembra poi chiaro il senso di questi tre articoli: l’Amministrazione non è lì solo per sanzionare, ma anche per collaborare e aiutare il contribuente a orientarsi e a presentare già atti perfetti, sia tramite il personale addetto che attraverso una modulistica che lo aiuti.
Se veramente la legge richiede la raccomandata postale, quando ci si presenta allo sportello col mod.69 dovrebbero chiederci se la raccomandata è stata fatta. Se non è stata fatta, ci dovrebbero dire di andarla a fare e di ripresentarsi per la registrazione il giorno dopo.
Meglio ancora, proprio nello spirito di collaborare col cittadino e di aiutarlo a non sbagliare, sarebbe l’inserimento nel mod.69 (o nel Siria) di alcune righe destinate all’indicazione del numero della raccomandata inviata agli inquilini nel caso dell’opzione- cedolare secca. E’ vero che la legge non proibisce di esercitare l’opzione se non c’è stata la preventiva comunicazione, solo le nega effetto, ma nello spirito dello Statuto dei Diritti del contribuente, questa sarebbe l’unica via certa per aiutarlo a non sbagliare.
Non è che, non essendo previsto dalla legge che ci sia una raccomandata postale, questa richiesta del numero della raccomandata sarebbe un po’ illegittima e per quello non ce l’hanno messa?
In generale, comunque, mi sembra che tra legge, provvedimenti e circolare, lo Statuto dei Diritti, tra l’altro improntato a “chiarezza, semplificazione...” sia stato un po’ violato. Pensate al caos interpretativo che si è scatenato..