ccc1956

Nuovo Iscritto
giomar, se vuoi sapere come fa mio zio.. lui ci va di persona ogni paio di mesi se non di piu' e a volte lo accompagno anche io a fare il giro degli appartamenti cosi' di sorprese non ce ne sono mai, anzi gli dicono se c'e' da fare qualche lavoretto e tutto il resto, si chiama the human touch

ehehehe ma se gli immobiil affittati o locali commerciali non si trovano nello stesso luogo dove si vive...........
casca l'asino..............:occhi_al_cielo::occhi_al_cielo:
 
B

britallico2

Ospite
ehehehe ma se gli immobiil affittati o locali commerciali non si trovano nello stesso luogo dove si vive...........
casca l'asino..............:occhi_al_cielo::occhi_al_cielo:

spendi 30 euro e ci mandi uno di securicor 4, che era quello che facevo di mestiere... anche li l'inquilino e' contento perche' c'e' la possibilita' di dare un plico a lui e lui ti da un plico a te che puo' essere foto, resoconti e comunque di solito...sono sempre contanti
 

romrub

Membro Ordinario
Visto che siamo arrivati ad 83 interventi, vediamo di superare i 100; vi sottopongo il mio caso:
Avendo aderito alla cedolare secca, nel giugno dello scorso anno ho spedito dalla spiaggia la prevista raccomandate a due diversi inquilini, al mio rientro a metà settembre, ho trovato che una delle due mi era ritornata (dopo 35 giorni) per compiuta giacenza.
Adesso nelle vicinanze del 730, cerco le ricevute, per esibirle al CAF, ovviamente quei quasi tre mesi in altri posti non hanno favorito l'ordianata archiviazione delle stesse; però se non le esibisco, mi salta l'adesione alla cedolare secca con le nefaste conseguenze. Per quella andata ... a segno, mi sono dato da fare, ho rintracciato sul sito delle poste l'avvenuta consegna, ma non essendoci l'indirizzo, sono d'accordo con l'ex inquilino che mi farà una dichiarazione di aver ricevuto la raccomandata in questione.
Il punto è quella che mi è tornata indietro, io ero convinto che la compiuta giacenza figurasse come ricevimento, ma una parte di voi mi dice di no, ed anche in posta, dove mi sono rivolto per rintracciare l'altra, non mi hanno dato alcuna certezza. Secondo voi, sono a posto con quanto previsto dalla legge o sono nei guai, visto che non sono in grado di reperire l'ex inquilino, che comunque in effetti la raccomandata non ha ricevuto? Ciao, grazie.
 
I

iaragos

Ospite
Visto che siamo arrivati ad 83 interventi, vediamo di superare i 100; vi sottopongo il mio caso:
Avendo aderito alla cedolare secca, nel giugno dello scorso anno ho spedito dalla spiaggia la prevista raccomandate a due diversi inquilini, al mio rientro a metà settembre, ho trovato che una delle due mi era ritornata (dopo 35 giorni) per compiuta giacenza.
Adesso nelle vicinanze del 730, cerco le ricevute, per esibirle al CAF, ovviamente quei quasi tre mesi in altri posti non hanno favorito l'ordianata archiviazione delle stesse; però se non le esibisco, mi salta l'adesione alla cedolare secca con le nefaste conseguenze. Per quella andata ... a segno, mi sono dato da fare, ho rintracciato sul sito delle poste l'avvenuta consegna, ma non essendoci l'indirizzo, sono d'accordo con l'ex inquilino che mi farà una dichiarazione di aver ricevuto la raccomandata in questione.
Il punto è quella che mi è tornata indietro, io ero convinto che la compiuta giacenza figurasse come ricevimento, ma una parte di voi mi dice di no, ed anche in posta, dove mi sono rivolto per rintracciare l'altra, non mi hanno dato alcuna certezza. Secondo voi, sono a posto con quanto previsto dalla legge o sono nei guai, visto che non sono in grado di reperire l'ex inquilino, che comunque in effetti la raccomandata non ha ricevuto? Ciao, grazie.
Articolo tratto da il sole 24 ore:
La scelta della cedolare è legata all'invio della raccomandata. Cosa succede se non viene ritirata dall'inquilino?
La raccomandata deve essere inviata alla residenza del conduttore o al suo domicilio, tenendo presente il disposto dell’articolo 1335 del Codice civile.In tema, la giurisprudenza ha avuto modo di puntualizzare che la prova che un atto sia pervenuto all’indirizzo del destinatario, nell’ipotesi in cui un atto sia stato inviato «mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale» (Cassazione, 24 aprile 2003, n. 6527).In quest’ottica, risulta irrilevante il fatto che il conduttore non abbia ricevuto la raccomandata, una volta che questa sia giunta nella sua sfera di disponibilità. In particolare, con la produzione dell’avviso di giacenza, il locatore può dimostrare di avere fatto tutto il possibile per ottemperare agli obblighi previsti dall’articolo 2, comma 11, Dlgs 14 marzo 2011, n. 23, per il quale, «… l’opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili».

poichè quando ho cercato di spiegare la questione come avvocato non sono stata ritenuta attendibile, mi auguro che un giornale lo sia di più...:disappunto:
 

casanostra

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Buon giorno, io, riagganciandomi a quel che ha postato Romrub, per aderire alla cedolare ho inviato le raccomandate ai conduttori entro il termine, poi visto che alcuni conduttori avevano ricevuto l'avviso di giacenza e che questo giaceva orfano dentro la cassetta della loro posta, li ho convocati e ho spiegato loro di cosa si trattava e che comunque non ritirando la raccomandata la compiuta giacenza sarebbe valsa come prova dell'invio, anche perchè il sottoscritto quando gli ritorna una raccomandata al termine della giacenza si guarda bene dall'aprirla (tanto lo so cosa contiene) così in caso di contestazioni posso sempre presentarla bella chiusa con tutti i suoi bolli e diciture varie e farla aprire a chi di dovere. Detto questo tutti i conduttori hanno ritirato la raccomandata e, visto che non prevedeva la rivevuta di ritorno, ho fatto firmare loro una dichiarazione di averla ricevuta e sul contenuto stesso.
 
B

britallico2

Ospite
Visto che siamo arrivati ad 83 interventi, vediamo di superare i 100; vi sottopongo il mio caso:
Avendo aderito alla cedolare secca, nel giugno dello scorso anno ho spedito dalla spiaggia la prevista raccomandate a due diversi inquilini, al mio rientro a metà settembre, ho trovato che una delle due mi era ritornata (dopo 35 giorni) per compiuta giacenza.
Adesso nelle vicinanze del 730, cerco le ricevute, per esibirle al CAF, ovviamente quei quasi tre mesi in altri posti non hanno favorito l'ordianata archiviazione delle stesse; però se non le esibisco, mi salta l'adesione alla cedolare secca con le nefaste conseguenze. Per quella andata ... a segno, mi sono dato da fare, ho rintracciato sul sito delle poste l'avvenuta consegna, ma non essendoci l'indirizzo, sono d'accordo con l'ex inquilino che mi farà una dichiarazione di aver ricevuto la raccomandata in questione.
Il punto è quella che mi è tornata indietro, io ero convinto che la compiuta giacenza figurasse come ricevimento, ma una parte di voi mi dice di no, ed anche in posta, dove mi sono rivolto per rintracciare l'altra, non mi hanno dato alcuna certezza. Secondo voi, sono a posto con quanto previsto dalla legge o sono nei guai, visto che non sono in grado di reperire l'ex inquilino, che comunque in effetti la raccomandata non ha ricevuto? Ciao, grazie.

secondo me se l'inquilino non riesci piu' a trovarlo, hai fatto tutto quello che dovevi fare e non penso ci sia qualcuno a cui torni conto disputare la tua compiuta giacenza fino al punto di trascinarti in tribunale di fronte ad un giudice.

Detto questo, premettendo che non voglio pestare i piedi a nessuno -tantomeno quelli di iaragos che e' molto simpatica- quoto uno scritto dell' Avv. Matteo Sances dove secondo me si dice che l'accertamento di giacenza in se stesso (da solo) non e' valido, (se si parla di cartelle esattoriali, che immagino scottino di piu' di una semplice cedolare secca perche' spesso hanno l'agenzia delle entrate dietro) se poi non ci ho capito una mazza, chiedo venia..(soprattutto a iaragos ) la mia scusante e' che dopo piu' di vent'anni di sosta, ho ricominciato da poco a parlare questa meravigliosa lingua della mia infanzia.


======comincia la parte quotata ==================================


L’ACCERTAMENTO IN COMPIUTA GIACENZA E’ NULLO SE NON COMUNICATO

L’avviso di accertamento inviato per posta ma non ritirato dal contribuente, in quanto momentaneamente assente da casa (cd “compiuta giacenza”), è palesemente illegittimo se il postino non provvede successivamente ad inviare un secondo avviso a mezzo raccomandata del deposito dell’atto presso l’ufficio postale.

Ciò è quanto emerge da una recentissima pronuncia della Suprema Corte (ordinanza della Corte di Cassazione n.16.050/11, depositata il 21 luglio 2011), la quale chiarisce espressamente che lo scopo dell’avviso di giacenza dell’atto presso la posta è quello di consentire “la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” e che “la sua mancanza provoca la nullità della notificazione”.

Nel caso di specie, dunque, il contribuente eccepiva la nullità della cartella esattoriale per mancanza di notifica del precedente avviso di accertamento (poiché nella maggior parte dei casi viene dapprima notificato un avviso di accertamento per maggiori imposte dovute e, solo successivamente, se questo diviene definitivo, si provvede al recupero attraverso la cartella esattoriale).

Nel corso del processo, l’Agenzia delle Entrate sosteneva di aver correttamente notificato l’accertamento per posta senza però esibire la prova della corretta ricezione dell’atto (l’accertamento riportava, dunque, l’indicazione di deposito in compiuta giacenza senza però che vi fosse prova dell’invio della seconda raccomandata di avviso).

A questo punto, la Suprema Corte, in aderenza a quanto già sostenuto nel precedente grado dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, ha ribadito sostanzialmente che la notifica dell’atto deve contenere anche l’avviso di ricevimento della raccomandata – così come accade con l’articolo 140 del codice di procedura civile – a pena di nullità.

Pertanto, a seguito della mancata prova della corretta notifica dell’atto, al giudice non rimane altro che annullare l’avviso di accertamento oltre che la successiva cartella esattoriale (per mancanza di un valido titolo esecutivo).

Avv. Matteo Sances
info@studiolegalesances.it
Studio Legale Tributario - Avvocato Matteo Sances

======finisce la parte quotata ==================================
 
I

iaragos

Ospite
quello di esazione è un procedimento para-giurisdizionale nell'ambito del quale gli enti esattori sono autorizzati a notificare gli atti senza tramite degli ufficiali giudiziari ma con le stesse modalità. La raccomandata che giunge dall'ente esattore, quindi, non è una raccomandata, diciamo, "privata" come quella che intercorre tra proprietario e inquilino (che è semplicemente una comunicazione tracciabile e con certezza legale della data data di invio e di ricezione o deposito): ciò di cui si parla negli articoli riportati da britallico è una NOTIFICA a mezzo del servizio postale con posta raccomandata (la stessa che fanno gli ufficiali giudiziari quando non sia agevole - di solito per la distanza kilometrica - procedere alla "notifica in mani proprie") che ha regole proprie, dettate dal cpc e che nulla hanno a che fare con la raccomandata che ci inviamo tra "comuni mortali".
Occorre non confondere questi due piani, che c'entrano tra loro come la neve coi tropici.

P.S. vedi che nell'ultima riga che hai riportato c'è scritto "notifica dell'atto"? Ecco, tu non notifichi atti: tu scrivi lettere.
 

Infradito

Membro Ordinario
io intanto vi ho letti tutti quanti con piacere. un topic che non si può dire non abbia preso piede.;)

p.s la raccomandata l'ho spedita ed è già anche arrivata la cartolina, meno male
 

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