Visto che siamo arrivati ad 83 interventi, vediamo di superare i 100; vi sottopongo il mio caso:
Avendo aderito alla cedolare secca, nel giugno dello scorso anno ho spedito dalla spiaggia la prevista raccomandate a due diversi inquilini, al mio rientro a metà settembre, ho trovato che una delle due mi era ritornata (dopo 35 giorni) per compiuta giacenza.
Adesso nelle vicinanze del 730, cerco le ricevute, per esibirle al CAF, ovviamente quei quasi tre mesi in altri posti non hanno favorito l'ordianata archiviazione delle stesse; però se non le esibisco, mi salta l'adesione alla cedolare secca con le nefaste conseguenze. Per quella andata ... a segno, mi sono dato da fare, ho rintracciato sul sito delle poste l'avvenuta consegna, ma non essendoci l'indirizzo, sono d'accordo con l'ex inquilino che mi farà una dichiarazione di aver ricevuto la raccomandata in questione.
Il punto è quella che mi è tornata indietro, io ero convinto che la compiuta giacenza figurasse come ricevimento, ma una parte di voi mi dice di no, ed anche in posta, dove mi sono rivolto per rintracciare l'altra, non mi hanno dato alcuna certezza. Secondo voi, sono a posto con quanto previsto dalla legge o sono nei guai, visto che non sono in grado di reperire l'ex inquilino, che comunque in effetti la raccomandata non ha ricevuto? Ciao, grazie.
secondo me se l'inquilino non riesci piu' a trovarlo, hai fatto tutto quello che dovevi fare e non penso ci sia qualcuno a cui torni conto disputare la tua compiuta giacenza fino al punto di trascinarti in tribunale di fronte ad un giudice.
Detto questo, premettendo che non voglio pestare i piedi a nessuno -tantomeno quelli di iaragos che e' molto simpatica- quoto uno scritto dell' Avv. Matteo Sances dove secondo me si dice che l'accertamento di giacenza in se stesso (da solo) non e' valido, (se si parla di cartelle esattoriali, che immagino scottino di piu' di una semplice cedolare secca perche' spesso hanno l'agenzia delle entrate dietro) se poi non ci ho capito una mazza, chiedo venia..(soprattutto a iaragos ) la mia scusante e' che dopo piu' di vent'anni di sosta, ho ricominciato da poco a parlare questa meravigliosa lingua della mia infanzia.
======comincia la parte quotata ==================================
L’ACCERTAMENTO IN COMPIUTA GIACENZA E’ NULLO SE NON COMUNICATO
L’avviso di accertamento inviato per posta ma non ritirato dal contribuente, in quanto momentaneamente assente da casa (cd “compiuta giacenza”), è palesemente illegittimo se il postino non provvede successivamente ad inviare un secondo avviso a mezzo raccomandata del deposito dell’atto presso l’ufficio postale.
Ciò è quanto emerge da una recentissima pronuncia della Suprema Corte (ordinanza della Corte di Cassazione n.16.050/11, depositata il 21 luglio 2011), la quale chiarisce espressamente che lo scopo dell’avviso di giacenza dell’atto presso la posta è quello di consentire “la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” e che “la sua mancanza provoca la nullità della notificazione”.
Nel caso di specie, dunque, il contribuente eccepiva la nullità della cartella esattoriale per mancanza di notifica del precedente avviso di accertamento (poiché nella maggior parte dei casi viene dapprima notificato un avviso di accertamento per maggiori imposte dovute e, solo successivamente, se questo diviene definitivo, si provvede al recupero attraverso la cartella esattoriale).
Nel corso del processo, l’Agenzia delle Entrate sosteneva di aver correttamente notificato l’accertamento per posta senza però esibire la prova della corretta ricezione dell’atto (l’accertamento riportava, dunque, l’indicazione di deposito in compiuta giacenza senza però che vi fosse prova dell’invio della seconda raccomandata di avviso).
A questo punto, la Suprema Corte, in aderenza a quanto già sostenuto nel precedente grado dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, ha ribadito sostanzialmente che la notifica dell’atto deve contenere anche l’avviso di ricevimento della raccomandata – così come accade con l’articolo 140 del codice di procedura civile – a pena di nullità.
Pertanto, a seguito della mancata prova della corretta notifica dell’atto, al giudice non rimane altro che annullare l’avviso di accertamento oltre che la successiva cartella esattoriale (per mancanza di un valido titolo esecutivo).
Avv. Matteo Sances
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Studio Legale Tributario - Avvocato Matteo Sances
======finisce la parte quotata ==================================