sergio gattinara

Membro dello Staff
Proprietario Casa
non so se è ancora in so ma quando iniziai a lavorare in banca n el 1961 ci spedivamo per ladata certa ad esempio le fidejussioni piegate in 4 con il retro che faceva apparire il mittente ed l destinatario-
fra le considerazioni fatte, inoltre , c era l altro ragionamento e cioè che la ricevuta conferma la ricezione di una busta non del suo contenuto ch potrebbe anche non esserci
 

LetteraSenzaBusta

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Professionista
Quando si invia una disdetta o ad esempio un ricorso, è sempre consigliabile spedire una RACCOMANDATA A/R SENZA BUSTA, onde evitare che il destinatario della raccomandata possa contestare il fatto che all'interno della busta della raccomandata stessa non ha trovato nulla o addirittura una foglio bianco.

LetteraSenzaBusta.com offre il servizio online di RACCOMANDATA SENZA BUSTA.

Per info e costi
http://www.letterasenzabusta.com/raccomandata_senza_busta_alla_francese_in_foglio
 

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Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Se la notifica è di rilevante importanza (es: sfratto ) meglio utilizzare l'ufficiale giudiziario: La proceduta è alquanto semplice: basta andare con due copie dell'atto da notificare presso l'ufficio apposito (in genere ubicato nei pressi del Tribunale). Costa qualche euro in piu' ma si va sul sicuro
Infatti se la notifica è effettuata da un ufficiale giudiziario se il destinatario è in casa la riceve ed è finita li' ; se invece è irreperibile o la rifiuta l’ufficiale giudiziario ne dà atto in maniera scritta e successivamente :
1- deposita la copia nel Comune (casa Comunale ) dove la notifica deve eseguirsi,
2-affigge avviso del deposito alla porta dell’abitazione del destinatario
3-dà notizia con l’invio di una successiva raccomandata con avviso di ricevimento avvisando che l'atto è depositato presso la Casa C .
Compiute tali attività, la notifica si considera avvenuta nel giorno del deposito risultando irrilevante che il destinatario vada a prelevare o meno l' atto presso la Casa Comunale
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Compiute tali attività, la notifica si considera avvenuta nel giorno del deposito...
Sarebbe assurdo, dato che implicherebbe far decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui notificato.
Invece, la notificazione nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Sulle notifiche si sono scritti mari di inchiostro per cui pare d'obbligo andare cauti almeno nel mio settore, ove tanta lapidaria certezza spesso si squaglia come neve al sole
Il sole 24 ore : Nessuna pigrizia per le notifiche
La notifica degli atti tributari deve garantire la massima conoscibilità dei documenti da parte del cittadino. Lo richiede l'obbligo di leale collaborazione a cui è tenuto il fisco se vuole rispettare lo statuto del contribuente. È curioso che nello stesso giorno (ieri) in cui è stata depositata una sentenza che afferma questo principio (per i riferimenti puntuali, si vedano gli articoli a pagina 37), ne sia stata depositata un'altra che prevede che in caso di irreperibilità del contribuente, dipendente o meno dalla volontà di quest'ultimo, non serve dare notizia del deposito dell'avviso nell'albo comunale con una raccomandata.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
e per pubblica conoscienza e per evitare omissioni attacchiamoci tutti gli articoli di riferimento (codice di procedura civile ).
Interessante di questi tempi l'art. 143
Art. 137.
(Notificazioni)

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.
L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.
Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.
Art. 138.
(Notificazione in mani proprie)

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la csa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale e' addetto.
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.
Art. 139.(Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio)
Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purche' non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia e' consegnata al portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto puo' essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
Quando non e' noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa e' ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto e' possibile le disposizioni precedenti.
Art. 140.
(Irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia)
Se non e' possibile eseguire la consegna per irreperibilita' o per incapacita' o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene da' notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 141.
(Notificazione presso il domiciliatario)

La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio puo' essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualita' di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.
Quando l'elezione di domicilio e' stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario e' obbligatoria, se cosi' e' stato espressamente dichiarato.
La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si e' eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani del destinatario.
La notificazione non puo' essere fatta nel domicilio eletto se e' chiesta dal domiciliatario o questi e' morto o si e' trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o e' cessato l'ufficio.
Art. 142.
(Notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella Repubblica)

Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'art. 77, l'atto e' notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale e' diretta.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. (2)

Art. 143.
(Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti)

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi e' il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa e' ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario
Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne' quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalita' prescritte.
 

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