In quanto utenza non fa parte delle spese di proprietà; pertanto a mio giudizio è più corretto suddividere la spesa fissa in parti uguali.
Però dal punto di vista legale si consideri che ove il regolamento condominiale contrattuale preveda la ripartizione delle spese di elettricità per millesimi di proprietà, la delibera assembleare che disponga un' altra suddivisione- esempio che decide l'installazione di contatori singoli - deve contenere anche la modifica del regolamento condominiale contrattuale, con l'unanimità dei consensi di tutti i condomini.
Se il regolamento condominiale sia solo assembleare, per la sua modifica, sarà sufficiente la maggioranza regolamentare di cui all'articolo 1138, Codice civile ( maggioranza degli intervenuti oltre ai 500 millesimi ).
E ciò, nella considerazione che la delibera assembleare - che decide dell'installazione di singoli contatori - non può prescindere dalle disposizioni regolamentari in materia.
Con la conseguenza che la delibera dovrà avere oggetto, da un lato, l'installazione dei singoli contatori, e dall'altro, la modifica del regolamento condominiale.
Laddove il regolamento condominiale - contrattuale o regolamentare che sia - nulla disponga, l'assemblea farà bene a decidere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, comma 2, Codice civile ( maggioranza degli intervenuti oltre ai 500 millesimi ).