a parere di chi scrive in caso di compravendita (non da costruttore )le cerificazoni devono essere procurate dal venditore .Oltre alla Certificazione Energetica ormai d'obligo per tutte le regioni (seppure per qualcuno di esse è da allegare al rogito e per altre è sufficiente che l'unità sia solo dotata) serve dipsorre anche di altre certificazioni vedi mio. articolo sul giornale locale:
L'acquirente di un immobile a destinazione abitativa per ragioni legate alla propria incolumità sia per ragioni di convenienza deve farsi sonsegnare le certificazioni ex legge 46.90 e succ.modificazioni. E'onere del venditore fornigli le attestazioni certificanti la conformità degli impianti.
LE CERTIFICAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE L ’IMMOBILE NELLA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE
Quando si acquista una abitazione , fra l’altro, il venditore deve produrre la ormai nota “Certificazione Energetica” ed anche le Certificazioni ex legge 46/90 e successive modificazioni
di cui tratteremo in questo articolo .
Il principio ispiratore della norma è chiaro: tutto quello che può costituire pericolo per i soggetti che abitano l’unità immobiliare e per i soggetti confinanti và certificato previo una “ Dichiarazione di Conformità “ in cui l’impresa esecutrice attesta che l’opera è stata eseguita a regola d’arte utilizzando materiali sicuri costruiti secondo le norme Uni e Cei, .
Tale attestazione deve essere rilasciata da un’ impresa iscritta nell’ apposito Albo degli Installatori tenuto dalla Camera di Commercio competente.
La convenienza ad ottenere tale attestazione è duplice: innanzitutto per ragioni attinenti l’ incolumità delle persone ; in secondo luogo per “non prestare il destro” all’Assicurazione che diversamente avrebbe buon gioco nel tentare di ridurre (sulla linea di quanto già avviene se un soggetto non utilizza le cinture di sicurezza sull’autovetttura) l’ entità del risarcimento sostenendo che se fossero state adottate le obbligatorie norme di sicurezza il sinistro non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato con effetti sensibilmente inferiori
Le “dichiarazioni di conformità” che devono essere trasferite al compratore di immobili abitativi riguardano letteralmente secondo il decreto 22 gennaio 2008 n.37 (riordino delle disposizioni in materia impiantistica):
1--impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere
2--impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere ;
3--impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di ventilazione ed aerazione dei locali ;
4--impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie ;
5--impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
6--impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili ;
7--impianti di protezione antincendio
I dati contenuti nella dichiarazione (oltre a quelli ovvi: dati committente, dell’ immobile, ditta esecutrice , n.iscrizione camerale, data e firma etc.) su cui l’acquirente dovrà concentrare l’ attenzione attengono principalmente alla descrizione del tipo di intervento eseguito con riferimento alla tipologia di impianto e alla indicazione dei materiali usati;
Nota aggiuntiva
Vero è che la norma del gennaio gennaio 2008 che prevedeva l'obbligatoria allegazione al rogito è stata abolita, ma come sostenuto dall'avv. S. Rezzonico sul sole 24 ore rimane l'obbligazione in forza di obbligo previsto dalla normativa civilistica