praticamente i contratti transitori servono solo per gli affitti di qualche mese.
Durata : non può essere inferiore inferiore ad 1 mese e al massimo può raggiungere i 18 mesi.
Disdetta : alla scadenza del contratto l'inquilino dovrà lasciare l'abitazione senza necessità di disdetta da parte del locatore. Non è previsto il rinnovo automatico del contratto.
Recesso del conduttore : l'affittuario potrà lasciare l'immobile in qualsiasi momento per gravi motivi documentati ma deve comunque fornire un preavviso di almeno 3 mesi.
Oneri accessori : all'inquilino competono le spese condominiali ordinarie e al proprietario quelle straordinarie come da Codice Civile. All'inquilino compete la piccola manutenzione dell'abitazione.
Imposta di Registro : L'imposta di registro si paga ogni anno entro i primi 30 giorni successivi alla scadenza del contratto per un ammontare pari al 2% del canone annuo (salvo agevolazioni). In genere tale imposta viene pagata dal proprietario, ma è obbligo dell'inquilino rimborsarne al proprietario il 50%.
La Legge 431/98 non riserva particolari incentivi ai contratti di tipo "transitorio", cioè a quei contratti stipulati per breve durata proprio perché o l'inquilino o il proprietario si trovano in una situazione particolare, transitoria, cioè di breve durata.
Dati sull'immobile : vanno specificate tutte le indicazioni sulla classificazione catastale, i millesimi, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche, anche in relazione alle normative di sicurezza, e quanto altro utile e necessario. Se l'appartamento è ammobiliato è opportuno allegare una descrizione dettagliata del mobilio.
Esigenze transitorie : la Legge prende in considerazione sia le esigenze dell'inquilino che ha bisogno di un alloggio solo per pochi mesi, sia quelle del proprietario che può avere necessità dell'appartamento a breve. Il verificarsi dell'esigenza transitoria invocata nel contratto deve essere confermato tramite Raccomandata AR da inviarsi prima della scadenza, comunque prima del termine stabilito nello stesso contratto. L'esigenza transitoria dell'inquilino deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto.
può essere stipulato solamente in presenza di comprovate particolari situazioni in capo al locatore (es. necessità personale, ecc.) o dell’inquilino (es. contratto di lavoro a tempo determinato).
Mancata conferma delle esigenze transitorie : qualora i motivi della transitorietà non siano verificati, la durata del contratto potrà essere ricondotta a 4 + 4 anni e il canone resterà quello stabilito. Se, dopo aver riottenuto la casa, il locatore non la adibirà agli scopi dichiarati per la transitorietà, può scattare un risarcimento all'inquilino pari a 36 mensilità.