Andrei molto cauto e valuterei con attenzione il recesso per crisi economica.
Prma di tutto perchè di creazione giurisprudenziale (non legale) e poi perchè dovrà resistere al severo vaglio del Giudice; diversamente il tutto si trasformerà in un boomerang giudiziario.
La Giurisrpudenza ha più volte ribadito la legittimità del recesso per eccessiva onerosità sopravvenuta, ma altresì ribadito come il Giudice debba sempre operare un bilanciamento tra l'interesse del locatore (considerando anche il tempo mancante alla naturale scadenza) e quello del conduttore/titolare dell'azienda, sottolineando altresì come l'antieconomicità della locazione non possa risolversi nella mera ed univoca valutazione della parte proponente, ma sia oggettivamente rilevabile......
Tra le tante massime in argomento cito Cassazione n. 26711/2011:
"In tema di recesso del conduttore in base al disposto di cui all'art. 27 ultimo comma della Legge n. 392/1978, le ragioni che consentono al locatario di liberarsi del vincolo contrattuale devono essere determinate da avvenimenti sopravvenuti alla costituzione del rapporto, estranei alla sua volontà ed imprevedibili, tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la sua prosecuzione. La gravosità della prosecuzione, che deve avere una connotazione oggettiva non potendo risolversi nella unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine alla convenienza o meno di continuare il rapporto locativo, deve essere, non solo tale da eccedere l'ambito della normale alea contrattuale, ma deve, altresì, consistere in un sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni originarie tale da incidere significativamente sull'andamento dell'azienda del conduttore globalmente considerata"