milanesi

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Proprietario Casa
Vorrei conoscere con quale maggioranza in una assemblea condominiale può deliberare di sottoscrivere un contratto di comodato d'uso con il proprietario di un'area esterna al condominio.
Il contratto comporterà responsabilità e oneri di gestione ordinari e anche straordinari (in deroga al art. 1808 II°comma C.C.). Chi può firmare il contratto quale delegato a pappresentare tutti i n. 140 condomini?
Il condominio è nato con un regolamento condominiale contrattuale.
Grazie per la vostra opinione.
Gianmario Milanesi
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Evidentemente occorre leggere attentamente il regolamento che -essendo di natura contrattuale- non deve prevedere divieti assoluti
circa la possibilità di concedere a terzi quell'area oggetto del comodato. Se cosi' non fosse a parere dello scrivente occorre valutare se
il comodato implica una menomazione alla disponibilità di diritti dei condomini ( esempio: se fosse un 'area destinata a parcheggio); in questo caso le maggioranze potrebbero essere quelle dell'art. 1136, 6. comma ( metà di tutti i proprietari e 666 millesimi)- Se invece tale menomazioni non avesse ragione ( un'area esterna al condominio in fatto non sfruttata o sfruttabile) le maggioranze necessarie potrebbero essere quelle ordinarie dic ui al 2.do e 3.zo comma articolo 1136.
E' un parere da prendere con le pinze. Bisognerebbe fare una ricerca giurisprudenziale approfondita combinata ad una lettura attenta del
regolamento contrattuale. cordialità


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Bisogna registrare e pagare queste imposte:
imposta registro 168€ con codice tributo 109T + diritti di segreteria
Bollo. 14.62€ di marca da bollo ogni 4 facciate(100 righe)-con almeno 2 copie del contratto firmate in originale.
 

milanesi

Membro Attivo
Proprietario Casa
Egr.Dott. Rossi,
la ringrazio delle sue considerazioni in merito alla mia domanda. Ma probabilmente non sono stato chiaro nella mia esposizione dei fatti.
Non è il condominio a concedere a terzi un'area in comodato d'uso, bensì l'inverso.
Cercando di coinvolgere l'intero condominio, alcuni condomini vorrebbero che l'amministratore firmi un contratto per l'uso di un'area che non diventerà mai di proprietà condominiale, nel quale si impone anche deroga all'art.1808 del C.C. 2°comma.
Il condominio non è il comodante, ma è il comodatario che acquisisce il diritto d'uso.
La firma del contratto, non essendo l'area di proprietà condominiale, a mio parere esula dai compiti dell'amministratore del condominio. Solamente dopo che TUTTI i condomini ( e non solo i 2/3 come alcuni sostengono) avranno firmato il contratto d'uso, si potrà chiedere all'amministratore del condominio di gestire l'area.
Vorrei gentilmente conoscere la sua opinione.
Grazie.
G.Milanesi
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Chiedo scusa del ritardo e forse avevo non ben compreso io . Ho provato a fare delle riceche ma non ho trovato nulla che si abbinasse al suo caso . Certo che la sua tesi mi sembra sorretta da valide argomentazioni . Aggiungo che l'articolo 1130 cc n.2.3.4. non Le conferisce attribuzione in merito; il punto 1 ( che potrebbe essere l'unico in discussione) del medesimo articolo 1130, Le impone di eseguire le delibere dell 'assemblea secondo le attribuzioni ad essa riferibili (ex art. 1135) ; e non mi pare rientrarvisi la fattispecie in esame. Ergo propendo per la sua interpretazione. Mi faccia sapere se l'ho soddisfatta. grazie
 

paolo ferraris

Nuovo Iscritto
così ad occhio basta la maggioranza semplice...se la maggioranza è d'accordo si da mandato all'amministratore di firmare un contratto...perdipiù di comodato gratuito percui...non vedo il problema e soprattutto la straordinarietà dell'atto...cmq è un parere personale...i 2/3 però...salvo considerarla un "innovazione"....attendo altri pareri....
 

milanesi

Membro Attivo
Proprietario Casa
Chiedo scusa del ritardo e forse avevo non ben compreso io . Ho provato a fare delle riceche ma non ho trovato nulla che si abbinasse al suo caso . Certo che la sua tesi mi sembra sorretta da valide argomentazioni . Aggiungo che l'articolo 1130 cc n.2.3.4. non Le conferisce attribuzione in merito; il punto 1 ( che potrebbe essere l'unico in discussione) del medesimo articolo 1130, Le impone di eseguire le delibere dell 'assemblea secondo le attribuzioni ad essa riferibili (ex art. 1135) ; e non mi pare rientrarvisi la fattispecie in esame. Ergo propendo per la sua interpretazione. Mi faccia sapere se l'ho soddisfatta. grazie
 

milanesi

Membro Attivo
Proprietario Casa
Egr. Dott. Rossi,
ho atteso fino ad oggi per ringraziarla e poterla informare che il condominio ha richiesto l'opinione di un noto notaio di Milano ottenendo la seguente risposta:
"Ai fini della stipulazione, stanti gli obblighi che deve assumere il condominio,e, per esso, i condomini, si ritiene necessaria la procura notarile conferita da tutti i condomini a soggetti determinati"
Quanto sopra si trova in linea con la nostra opinione e l'amministratore, prendendone atto, non coinvolgerà l'intero condominio, ma solamente i diretti interessati.
La saluto molto cordialmente.
G.Milanesi
 

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