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Quale è la differenza tra ascensore e servoscala?
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<blockquote data-quote="vittorievic" data-source="post: 485003" data-attributes="member: 57767"><p>solo se si costruisce una costruzione esterna al fabbricato in aderenza al muro perimetrale esterno. Nel tuo caso l'ascensore è all'interno del fabbricato ed a meno che non si vada a bucare la platea di fondazione non ce n'è bisogno. Nel caso i lavori interessassero le fondazioni ci vorrebbe anche un ingegnere strutturista e bisognerebbe fare una SCIA ed una pratica al Genio Civile.</p><p></p><p>il Committente cioè i proprietari dell'ascensore.</p><p></p><p>la installazione di un ascensore in un edificio che ne è privo è considerato una innovazione ad utilizzo separato. Questo che non c'è l'obbligo di partecipare alla spesa, ma chi non partecipa non lo usa. L'ascensore diventa un bene di proprietà di chi ha partecipato alla spesa. Il progetto deve essere fatto in modo che chi non ha partecipato inizialmente possa in un secondo momento, pagando la sua quota, aggregarsi ai proprietari iniziali.</p><p></p><p></p><p>In caso di discussione in assemblea, la legge n. 13/1989 specifica che <strong>per l'installazione di un montascale condominiale</strong> è necessaria l'approvazione di una "maggioranza assembleare minore", ovvero il consenso di almeno un terzo dei condomini presenti.</p><p>Se invece il montascale è privato non occorre alcun permesso basta, per educazione ma non è un obbligo, una comunicazione a tutti i condomini.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="vittorievic, post: 485003, member: 57767"] solo se si costruisce una costruzione esterna al fabbricato in aderenza al muro perimetrale esterno. Nel tuo caso l'ascensore è all'interno del fabbricato ed a meno che non si vada a bucare la platea di fondazione non ce n'è bisogno. Nel caso i lavori interessassero le fondazioni ci vorrebbe anche un ingegnere strutturista e bisognerebbe fare una SCIA ed una pratica al Genio Civile. il Committente cioè i proprietari dell'ascensore. la installazione di un ascensore in un edificio che ne è privo è considerato una innovazione ad utilizzo separato. Questo che non c'è l'obbligo di partecipare alla spesa, ma chi non partecipa non lo usa. L'ascensore diventa un bene di proprietà di chi ha partecipato alla spesa. Il progetto deve essere fatto in modo che chi non ha partecipato inizialmente possa in un secondo momento, pagando la sua quota, aggregarsi ai proprietari iniziali. In caso di discussione in assemblea, la legge n. 13/1989 specifica che [B]per l'installazione di un montascale condominiale[/B] è necessaria l'approvazione di una "maggioranza assembleare minore", ovvero il consenso di almeno un terzo dei condomini presenti. Se invece il montascale è privato non occorre alcun permesso basta, per educazione ma non è un obbligo, una comunicazione a tutti i condomini. [/QUOTE]
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