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Requisiti del richiedente



 

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari

di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

_ le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;

_ i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone,

società di capitali);

_ le associazioni tra professionisti;

_ gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:

_ i titolari di un diritto reale sull’immobile;

_ i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;

_ gli inquilini;

_ chi detiene l’immobile in comodato.

Va comunque precisato che i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano

solo a chi li utilizza; pertanto per una società non è possibile fruire della detrazione in

riferimento ad immobili locati. Ciò vale anche se la società svolge attività di locazione

immobiliare, poiché in questo caso i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto

dell’attività d’impresa, e non beni strumentali.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado

e gli affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell’immobile

oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, ma limitatamente

ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, a quelli cioè

nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili

strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.

Si ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione

dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi,

la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto

dalla società di leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni

di leasing addebitati all’utilizzatore.

Vedi pagina 7 di :

http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/4d5ba980426dc22898a09bc065cef0e8/guida_risp_Energ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4d5ba980426dc22898a09bc065cef0e8

:daccordo:


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