gloria

Membro Ordinario
Salve, avevo un quesito da sottoporvi.
Può un amministratore decidere, senza prima convocare una assemblea, di aprire una causa legale contro un singolo condomino, che ha leso le parti comuni pur non avendo una delibera del condominio?
Mi spiego meglio.
Siamo in 6 condomini.
Uno ha chiesto il permesso di aprire una portafinestra per creare una uscita privata sul cortile dei garage, spostando e tagliando una fioriera condominiale.
3 condomini hanno espresso parere negativo, ma i lavori sono stati fatti ugualmente.
L'amministratore, a questo punto, ha proceduto per vie legali, senza convocare una assemblea, dicendo che lo poteva fare.
In questo caso le spese legali, che ormai dopo 4 anni sono lievitate, chi le deve pagare, noi per ora ci stiamo rifiutando, mai versato nulla, mentre tutto procede, udienza, dopo udienza, rinvio dopo rinvio!
Grazie. Gloria
Grazie in anticipo. Gloria.
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
Membro dello Staff
Professionista
Ciao,
purtroppo, c'è una sentenza di cassazione n. 24391 del 01/10/2008 che dice:
Ai sensi degli nart. 1130 e 1131 cc. l'amministratore può dare mandato all'avvocato di avviare un procedimento giurisdizionale d'urgenza, anche senza una specifica delibera assembleare, ma a condizione che lo stesso agisca per la tutela delle parti comuni dell'edificio, ivi compresa la richiesta delle necessarie misure cautelati.

Le spese legali vanno pagate e anche subito, ripartite per millesimi, purtroppo non avete espresso il dissenzo alla lite nei trenta giorni stabiliti secondo l'art. 1132 cc.
saluti.

Aggiunto dopo 5 minuti :

Anche perchè, è vero che l'amministratore ha agito senza convocare l'assemblea straordinaria, ma poi deve avervelo riferito alla prima assemblea utile e lì dovevate cfontestare la lite. Da quel momento sono passati 4 ANNI e ogni anno a presentazione del bilancio consuntivo e preventivo, queste spese uscivano sempre fuori.
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Accidenti, complimenti all'esperta" che mi ha preceduto.
Tutto vero !
Certo che se aspettate ancora a chiedere come sta andando la causa ... che aspettate a farvi relazionare dal vostro avvocato ?
P.S. Perchè molti iscritti scrivono "causa legale" ? Vi sono anche cause "illegali" ?
Basta dire "causa" e si capisce dal contesto che vi riferite ad un procedimento giudiziale.
Avv. Luigi De Valeri
 

gloria

Membro Ordinario
Grazie per le risposte.
Avevo letto che un amministratore può agire senza convocare l'assemblea, ma solo se si tratta del condominio contro terzi.
Diversa è l'ipotesi di controversie tra i condomini, poichè l'unità condominiale viene a dividersi per formare 2 gruppi di partecipanti in contrasto all'interno dello condominio stesso.
In quel caso l'amministratore non può assumere le difese di una parte dei condomini, contro l'altra o se lo fa dovrebbe avere un mandato.
Quando le spese apparivano nel rendiconto, noi ( 3 condomini) in assemblea faccevamo oppizione, anche tramite raccomandata, poi la cosa finiva lì e l'anno dopo eravamo alle solite.
Lui o rappresenta l'intero condominio oppure per rappresentare solo noi 3, dovrà una procura o un foglio scritto che lo autorizzi ad intentare la causa no?
Cmq la legge è del 2008, la controversia è iniziata a fine 2006.
Grazie. Gloria
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
Membro dello Staff
Professionista
Grazie per le risposte.
Avevo letto che un amministratore può agire senza convocare l'assemblea, ma solo se si tratta del condominio contro terzi.
Diversa è l'ipotesi di controversie tra i condomini, poichè l'unità condominiale viene a dividersi per formare 2 gruppi di partecipanti in contrasto all'interno dello condominio stesso.
In quel caso l'amministratore non può assumere le difese di una parte dei condomini, contro l'altra o se lo fa dovrebbe avere un mandato.

Ciao Gloria,
essendo che il condomino in questione ha violato la tutela delle parti comuni, l'amministratore ha dovuto agire come ha fatto anche perchè, se non ho letto male, quando il condomino ha chiesto il permesso per aprire la porta finestra, ciò è avvenuto in assemblea? se sì c'è un verbale che riporta la non approvazione di detti lavori, oppure è andato in giro casa per casa a chiedere il permesso? se sì non lo poteva fare e comunque resta il fatto che questi lavori sono stati fatti ugualmente. L'amministratore in un certo senso è stato loegittimitato a rivolgersi al legale in quanto c'era già stato parere contrario.

[/QUOTE]Quando le spese apparivano nel rendiconto, noi ( 3 condomini) in assemblea faccevamo oppizione, anche tramite raccomandata, poi la cosa finiva lì e l'anno dopo eravamo alle solite.
Lui o rappresenta l'intero condominio oppure per rappresentare solo noi 3, dovrà una procura o un foglio scritto che lo autorizzi ad intentare la causa no?[/QUOTE]

Il problema è che non avete fatto opposizione nei trenta giorni successivi alla deposizione dell'atto da parte dell'avvocato.

[/QUOTE]Cmq la legge è del 2008, la controversia è iniziata a fine 2006.[/QUOTE]

Si ma l'articolo 1131 cc.
stabilisce che l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire sia contro i condomini che contro terzi e può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comunindell'edificio. La Cassazsione ha precisato solo un po meglio il potere dell'amministratore in questi casi.

Saluti
 

gloria

Membro Ordinario
Allora diciamo che praticamente l'amministratore pùò fare quello che vuole? agire in giudizio contro un condomino, a nome di altri tre senza che questi gli diano l'autorizzazione? fare pagare le spese legali a questi tre condomini, senza che questi siano informati di nulla, adirittura per più di un anno senza sapere che oltrettutto avevano perso in prima istanza e che dovevano pagare 1000 al condomino?????
Il fatto che io abbia detto di no ai lavori, che poi lui ha fatto ugualmente, ( Dia presentata regolarmente)non vuole dire necessariamente che io voglia poi portarlo in tribunale, affrontare spese legali assurde, le due cose non mi sembrano correlate.
Anche perchè lui poteva benissimo aprire una porta finestra, e questo credo che l'amministratore e l'avvocato lo sapessero.
Grazie . Gloria
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
Membro dello Staff
Professionista
L'amministratore è legittimato, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea dei condomini, ad instaurare il giudizio per la rimozione di opere sulla facciata dello stabile condominiale(01/07/2010)Cassazione Civile, Sezione II, 17 giugno 2010 n. 14626
L'amministratore del condominio e' legittimato, senza la necessita' di una specifica autorizzazione dell'assemblea, ad agire in giudizio nei confronti dei singoli condomini e dei terzi al fine di:
a) eseguire le deliberazioni dell'assemblea del condominio e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
b) disciplinare l'uso delle cose comuni cosi da assicurarne il godimento a tutti i condomini;
c) riscuotere dai condomini i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea;
d) compiere gli atti conservativi inerenti alle parti comuni dell'edificio.

Menzionando gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni, l'art. 1130 cod. civ., n. 4, non si riferisce soltanto alle misure cautelari, ma anche a tutti gli atti diretti a conservare l'esistenza delle parti comuni.

- La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha riconosciuto la legittimazione attiva dell'amministratore ad agire in giudizio senza l'autorizzazione dell'assemblea:
- per conseguire la demolizione della soprelevazione realizzata in violazione delle prescrizioni e delle cautele fissate dalle norme speciali antisismiche (Cass., Sez. Un., 8 marzo 1986, n. 1552);
- per ottenere la rimozione di alcuni vani costruiti sull'area solare dell'ultimo piano (Sez. 2^, 21 marzo 1969, n. 907);
- per conseguire la demolizione della costruzione effettuata, anche alterando l'estetica della facciata dell'edificio, sulla terrazza di copertura (Sez. 2^, 12 ottobre 2000, n. 13611);
- in via possessoria, contro la sottrazione, ad opera di taluno dei condomini, di una parte comune dell'edificio al compossesso di tutti i condomini (Sez. 2^, 3 maggio 2001, n. 6190; Sez. 2^, 15 maggio 2002, n. 7063);
- per chiedere il risarcimento dei danni, qualora l'istanza appaia connessa con la conservazione dei diritti sulle parti comuni (Sez. II, 22 ottobre 1998, n. 10474).
Da tanto consegue che l'amministratore e' legittimato, senza necessita' di autorizzazione dell'assemblea dei condomini, ad instaurare il giudizio per la rimozione di finestre da taluni condomini aperte abusivamente, in contrasto con il regolamento, sulla facciata dello stabile condominiale, perche' tale atto, diretto a preservare il decoro architettonico dell'edificio contro ogni alterazione dell'estetica dello stesso, e' finalizzato alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, e pertanto ricade, ai sensi dell'art. 1130 cod. civ., n. 4, tra le attribuzioni dell'amministratore.
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
Membro dello Staff
Professionista
Si per millesimi di proprietà.

Capisco il tuo sfogo, però in questi 4 anni avete anche lasciato correre, potevate sentire un legale o un'altro amministratore anche solo per farvi consigliare meglio in merito (forse le spese legali non sarebbero lievitate così tanto) oppure se non vi piace come questo amministratore gestisce o ha gestito le cose, potete sempre non riconfermarlo in assemblea ordinaria, ma attenzione, questi fino a che non se ne nomini un'altro, rimane sempre in carica.

Saluti
 

gloria

Membro Ordinario
Un ultima domanda, secondo lei quante possibilità ci sono che il giudice faccia ripristinare la facciata come era precedentemente?La ricostruzione cioè del pezzo di fioriera e la trasformazione della porta finestra in finestra?
Ci sono delle sentenze a riguardo?
Grazie ancora di tutto. Gloria
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto