Comunque io opterei per la decisione assembleare, due contro uno delibera sicuramente approvata;
In tema di condominio negli edifici, non è richiesta, per la legittimità della delibera assembleare avente ad oggetto la chiusura dei cancelli di accesso al sottosuolo ove sono collocati i posti macchina riservati ai condomini, l’adozione con la maggioranza qualificata dei due terzi del valore dell’edificio, non concernendo tale delibera una “innovazione” secondo il significato attribuito a tale espressione dal codice civile, ma riguardando solo la regolamentazione dell’uso ordinato della cosa comune consistente nel non consentire a terzi estranei al condominio l’indiscriminato accesso al sottosuolo dello stesso. Cass. civ., sez. II, 3 febbraio 1999, n. 875
L’applicazione al cancello condominiale di un sistema di apertura automatizzato non costituisce innovazione ma semplice modificazione della cosa comune, rispondendo meramente allo scopo di un uso del bene comune più intenso e proficuo, di un più comodo godimento di esso e di una maggiore sicurezza del condominio che evita così la mancata chiusura del cancello per dimenticanza o negligenza dei condomini. Trib. civ. Brescia, 7 settembre 1991
Poi pagano tutti, dissenziente compreso