- art. 28 della legge n. 392/1978;
- art. 34 stessa legge per l'indennità per la perdita dell'avviamento (a meno che ricorrano le condizioni di cui al seguente art. 35).
LEGGE 27 luglio 1978, n. 392 - Normattiva
Disciplina delle locazioni di immobili urbani.www.normattiva.it
Grazie, per avermi indicato le norme.
In definitiva, poco cambia nella locazione commerciale tra prima (dopo i 6 anni) e seconda (dopo 12 anni) scadenza, perchè alla fine l'indennità per la perdita dell'avviamento sarà comunque sempre dovuta a qualsiasi futura scadenza contrattuale (anche dopo 18 anni, etc) e questo inibisce completamente il locatore dal prendere alcuna iniziativa di rinuncia al rinnovo contrattuale alle relative scadenze, pena il pagamento di 18 mensilità.....una vera e propria "spada di damocle" sulla testa del locatore, che insieme al fatto di non potere usufruire della cedolare secca rende il contratto di locazione uso commerciale molto più penalizzante e rigido (alla faccia della c.d. libertà contrattuale) rispetto a quello ad uso abitativo.