AugustaDM

Membro Junior
Professionista
non andrebbe a favore del nuovo condomino, ma a favore del condominio. Si pensi all'ipotesi di costituzione di fondo cassa per le spese straordinarie.
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Come chiarito dalla Cassazione con la sentenza 7067/1999, "il fondo, costituito dai versamenti dei singoli condomini è autonomo per il semplice fatto che è destinato a un fine specifico: la gestione del condominio. Ciò impedisce ai singoli condomini di poter rivendicare le quote versate." In sostanza il fondo cassa segue l'immobile, per cui è ammesso il rimborso delle somme pagate prima della vendita solo se la cifra viene versata da chi ha acquistato l'appartamento. In mancanza di accordo al momento del rogito il venditore non può pretendere nulla.
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Nella sentenza sopra citata, tra l'altro si legge : "Appartiene al potere discrezionale dell'assemblea dei condomini - alla quale spetta di provvedere all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo di gestione - l'istituzione di un fondo cassa per le spese di ordinaria amministrazione e conservazione dei beni comuni. Tale fondo, costituito dai versamenti dei singoli condomini è autonomo per il semplice fatto che è destinato a un fine specifico: la gestione del condominio. Ciò impedisce ai singoli condomini di poter rivendicare le quote versate (e sono, comunque, tutelati dall'assemblea che ne deciderà la sorte). "
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
A questo punto, non mi sembra si possa parlare di "diritto" del venditore a vedersi riconosciuta la restituzione delle somme
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Tutti gli eventuali residui a credito del condòmino che vende la proprietà devono essere restituiti.

il fondo, costituito dai versamenti dei singoli condomini è autonomo per il semplice fatto che è destinato a un fine specifico: la gestione del condominio. Ciò impedisce ai singoli condomini di poter rivendicare le quote versate

Meglio precisare perchè è questione in cui servono dei "distinguo".

Un conto è se si sono creati dei "fondi specifici" (anche fondo cassa)...un altro i "residui" di gestione.
Consuetudine che ad inizio anno si presenti un Bialncio "Preventivo" sulla base del quale è possibile chiedere anticipazioni di quote per soddifare i pagamenti.
Altettando evidente che se il proprietario vende ben prima del termine dell'anno di gestione possa trovarsi "a credito".

Tali "eccedenze" non appartegono al Condominio e vanno restituite integralmente.


Se invece si è costituito un "fondo" (es. per lavori straordinari o per il Tfr del custode) solo l'assemblea potrebbe decidere...ma altrettanto , quantomeno per i 2 esempi, non vi sarebbe corretto la restituzione e il contestuale addebito al nuovo proprietario...salvo questi sia concorde.

Il Tfr è una "spesa" che si è determinata quando il venditore era ancora proprietario, alla stessa stregua la creazione di un fondo per lavori straodinari è a suo totale carico perchè il nuovo acquirente non ha avuto modo di intervenire sulla delibera.
 

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