Luigi Criscuolo

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Basterebbe ipotizzare una perdita dallo sciacquone che la condotta viene utilizzata continuamente.
si vabbè continuiamo a ragionare per situazioni limite.
Se è stata affittata è stata comunque usata.
bravo; ma da come il postante ha scritto io non ho capito se lui ha affittato casa che nel frattempo aveva comprato, oppure se era la proprietaria originaria che aveva affittato il primo piano. la frase per intero è questa:
Dal 1997,io e mia moglie non abitiamo + lì ma a 3 km. di distanza. Nel frattempo è stata affittata ma propietario dal 1990.
non sarebbe stato più lineare scrivere: ho comprato nel 1990 e successivamente (1997) affittato un appartamento posto al primo piano di un caseggiato di due piani fuori terra.
Invece ha specificato, quando non ce ne era bisogno, che la sua famiglia non abita più da 1997; e che l'affitto del proprietario è iniziato dal 1990. C'è qualcosa di incongruente.
 

Luigi Criscuolo

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se è vero che non è stata utilizzata la servitù non è perchè vi fosse un'alternativa e abbiano scaricato in altro modo (vedi servitù di passo non utilizzata), semplicemente non vi era nessuno che utilizzava l'immobile, secondo me questo non estingue automaticamente la servitù
Il fatto che non ci abitasse non vuol dire che no esercitasse la servitù in quanto era esistente la condotta

non è proprio così.
La prescrizione estintiva ventennale (c.d. non uso) contraddistingue tutti i diritti reali minori in re aliena. Il "non-uso" determina l'estinzione di ogni specie di servitù, apparente e non apparente, affermativa e negativa, continua e discontinua. La distinzione tra le specie citate acquista rilevanza quando si tratta di stabilire la decorrenza del termine del mancato utilizzo. La prova del mancato utilizzo incombe in ogni caso, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod.civ., su colui che intende darne conto, al fine di avvantaggiarsene (Cass. Civ. Sez. II, 6647/91). Non importa quale sia la causa della mancata fruizione della servitù, se cioè il non uso dipenda dall'inerzia volontaria del titolare del fondo dominante ovvero dal fatto proprio del titolare del fondo servente. Ciò che conta è unicamente la constatazione del decorso del tempo in difetto di un'attività qualificabile come atto di esercizio della servitù (Cass. Civ., Sez. II, 16861/13).
Per quanto attiene alle servitù affermative continue, la prescrizione decorre dal momento in cui cessa, per un qualsiasi motivo, l'erogazione dell'utilità (1074 cod.civ.)(Cass. Civ. Sez. II, 7887/99 ; Cass. Civ. Sez. II, 10018/97) .
Occorre dunque precisare che l'impossibilità di fatto di far uso della servitù (es: perimento dell'edificio da cui veniva esercitata una servitù di veduta) e la cessazione dell'utilità, non determinano l'immediata estinzione del diritto di servitù. La situazione può infatti cambiare e l' utilitas connessa alla servitù risorgere. Si determina in queste ipotesi la mera quiescenza della servitù, verificandosi l'estinzione soltanto una volta che fosse inutilmente decorso il termine prescrizionale (art. 1074 cod.civ.)(Cass. Civ. Sez. II, 7887/99 ; Cass. Civ. Sez. II, 10018/97) .
 

Dimaraz

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bravo; ma da come il postante ha scritto io non ho capito se lui ha affittato casa che nel frattempo aveva comprato, oppure se era la proprietaria originaria che aveva affittato il primo piano. la frase per intero è questa:

Convengo sui possibili dubbi interpretativi del racconto...ma, tralasciando errori ortografici o di digitazione io "vedo" un "punto" che separa 2 frasi:

Dal 1997,io e mia moglie non abitiamo + lì ma a 3 km. di distanza.
Nel frattempo è stata affittata

Il periodo successivo (mancherebbe una virgola) è solo di richiamo a quando risale il suo acquisto:

ma propietario dal 1990


Il mio rilievo era comunque solo "accessorio".

Principalmente non concordo (al pari di @Gianco e @griz ) nell'avvalorare una estinzione della servitù con il richiamo alla prescrizione per "non uso"..

Per comodità mi rifaccio al solito Brocardi evidenziando il passo dirimente:
Art. 1073 codice civile - Estinzione per prescrizione

Art. 1073
La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni (1).
Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell'uomo (2), il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio.
Nelle servitù che si esercitano a intervalli (3), il termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio.
Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari.
Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune (4), l'uso della servitù fatto da una di esse impedisce l'estinzione riguardo a tutte.
La sospensione o l'interruzione della prescrizione a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.


Nella fattispecie (scarico in fossa biologica) l'atto interuttivo non può ascriversi al mancato utilizzo dell'edificio da parte del dominante ma ad una modifica precisa che impedisca la servitù: il distacco della condotta/scarico.
 

Gianco

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Comunque l'onere della prova è a carico di chi rivendica. Non credo che alcuno possa dimostrare che da oltre vent'anni la condotta fognaria sia inattiva.
Essendo il pozzo nero a svuotamento periodico, sarebbe il caso di vedere se esistono ricevute di condivisione della spesa per lo spurgo. Altrimenti, potrebbe essere un pozzo perdente. In tal caso possono essere dolori.
 

Luigi Criscuolo

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Nella fattispecie (scarico in fossa biologica) l'atto interuttivo non può ascriversi al mancato utilizzo dell'edificio da parte del dominante ma ad una modifica precisa che impedisca la servitù: il distacco della condotta/scarico.
mi dispiace ma non sono d'accordo con questa tua interpretazione.
Ribadisco il mio pensiero riportato in questa frase postata nel mio intervento precedente che trae origine da una sentenza della Cassazione:
Non importa quale sia la causa della mancata fruizione della servitù, se cioè il non uso dipenda dall'inerzia volontaria del titolare del fondo dominante ovvero dal fatto proprio del titolare del fondo servente. Ciò che conta è unicamente la constatazione del decorso del tempo in difetto di un'attività qualificabile come atto di esercizio della servitù (Cass. Civ., Sez. II, 16861/13).
 

Luigi Criscuolo

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Non credo che alcuno possa dimostrare che da oltre vent'anni la condotta fognaria sia inattiva.
Si certo perché prima di abbandonare un appartamento è prassi installare un dispositivo che ogni 24 ore scarica lo sciacquone del bagno.
Invece è sufficiente aprire un rubinetto per vedere per quanto tempo esce l'acqua torbida per il "non uso" dello stesso.
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
mi dispiace ma non sono d'accordo con questa tua interpretazione.
Ribadisco il mio pensiero riportato in questa frase postata nel mio intervento precedente che trae origine da una sentenza della Cassazione:

Avevo letto...ma come ripeto spesso le sentenze bisogna lcomprenderle nello specifico e non estrarre "concetti" validi per tutte le casistiche anche ben diverse.

Se vai a leggere l'integrale la vicenda non verteva su una servitù negativa.

LI si dibatteva sulla perdita di una servitù (e già qui avrei da dire sull'uso dei termini) di veduta ( che però era in appiombo perchè si contestava una tettoia su un condominio minimo).

La veduta in appiombo di per se non necessita di un "manufatto" perchè sorge alla costruzione dell'edificio.
Nello specifico poi si contestava l'apposizione di un policarbonato ma già in precedenza vi erano elemnti (tavelle) che impedivano il diritto di veduta.
 

Gianco

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Professionista
Si certo perché prima di abbandonare un appartamento è prassi installare un dispositivo che ogni 24 ore scarica lo sciacquone del bagno.
Invece è sufficiente aprire un rubinetto per vedere per quanto tempo esce l'acqua torbida per il "non uso" dello stesso.
Vorrei sapere come fa chi rivendica a dimostrare che nessuno negli ultimi vent'anni è entrato per mingere, magari un ospite non accetto, che pur sempre ha utilizzato il servizio igienico o magari si è voluto "lavare la coscienza".
 

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