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<blockquote data-quote="Clematide" data-source="post: 479582" data-attributes="member: 22366"><p>Il tuo cliente mantiene le agevolazioni fiscali anche qualora lochi l’immobile con contratti (turistici o transitori) di breve durata (il soggetto non perde il possesso dell’immobile per cessione infraquinquennale non seguita da riacquisto entro un anno), a condizione che ne abbia i requisiti: la residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile agevolato è uno di quelli, non per forza nell’immobile stesso.</p><p></p><p>La norma non prescrive una durata minima di mantenimento della residenza: alcuni ritengono che, spirati i 18 mesi dal rogito, si possa spostare la residenza in altro Comune, i più prudenti consigliano, invece, di mantenere la residenza per tutto il periodo precedente il termine triennale di accertamento da parte del Fisco (che in questo caso parte dalla data di spostamento della residenza), ma lo spostamento della residenza con locazione della “prima casa”, qualora quest’ultima coincida con l”’abitazione principale”, comporta la perdita delle detrazioni sugli interessi sul mutuo (se stipulato) e il pagamento dell’IMU come immobile non più adibito ad “abitazione principale”.</p><p></p><p>L’effettuazione di locazioni turistiche - in Lombardia (vedo che scrivi da Brescia) di durata massima 30 giorni – non è ostativa al mantenimento delle agevolazioni in discorso: in questo caso, l’alloggio dovrà essere censito dal proprietario locatore sul portale impresainungiorno.gov.it, selezionando il SUAP del Comune ove è ubicato l’alloggio.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Clematide, post: 479582, member: 22366"] Il tuo cliente mantiene le agevolazioni fiscali anche qualora lochi l’immobile con contratti (turistici o transitori) di breve durata (il soggetto non perde il possesso dell’immobile per cessione infraquinquennale non seguita da riacquisto entro un anno), a condizione che ne abbia i requisiti: la residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile agevolato è uno di quelli, non per forza nell’immobile stesso. La norma non prescrive una durata minima di mantenimento della residenza: alcuni ritengono che, spirati i 18 mesi dal rogito, si possa spostare la residenza in altro Comune, i più prudenti consigliano, invece, di mantenere la residenza per tutto il periodo precedente il termine triennale di accertamento da parte del Fisco (che in questo caso parte dalla data di spostamento della residenza), ma lo spostamento della residenza con locazione della “prima casa”, qualora quest’ultima coincida con l”’abitazione principale”, comporta la perdita delle detrazioni sugli interessi sul mutuo (se stipulato) e il pagamento dell’IMU come immobile non più adibito ad “abitazione principale”. L’effettuazione di locazioni turistiche - in Lombardia (vedo che scrivi da Brescia) di durata massima 30 giorni – non è ostativa al mantenimento delle agevolazioni in discorso: in questo caso, l’alloggio dovrà essere censito dal proprietario locatore sul portale impresainungiorno.gov.it, selezionando il SUAP del Comune ove è ubicato l’alloggio. [/QUOTE]
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