Confermo il punto b), ovvero non perdi le agevolazio di acquisto prima casa.
Per quanto concerne i punti a) e c), se non vuoi perdere i relativi benefici dovresti fare una locazione parziale dell'immobile e tenere la residenza:
l’unità immobiliare urbana in questione non perda i benefici fiscali previsti per l’abitazione principale ai fini sia dell’IRPEF sia dell’ICI. Difatti, agli effetti dell’IRPEF la norma di legge (articolo 10, comma 3-bis, penultimo periodo, del Dpr 917/86) è rispettata, dal momento che l’appartamento costituente “prima casa” risulta sia adibito ad abitazione principale sia posseduto dalla contribuente che ivi «dimora abitualmente». Peraltro, nell’appendice alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi si legge, fra l’altro, che «in caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e della quale una parte è concessa in locazione, la deduzione, rapportata alla quota di possesso, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l’importo di colonna 5, l’unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale». Anche agli effetti dell’applicazione dell’ICI, la contribuente potrà continuare a usufruire dei relativi benefici fiscali (aliquota ridotta e detrazione d’imposta), dato che il contenuto dell’articolo 8, comma 2, ultimo periodo, del Dlgs 504/92 è sostanzialmente analogo al citato penultimo periodo del comma 3-bis dell’articolo 10 del Dpr 917/86 (Tuir). Al riguardo, giova comunque sottolineare la precisazione ministeriale secondo la quale nel caso in cui il contribuente abbia dato in locazione una camera della propria abitazione principale, la detrazione ICI compete, a nulla rilevando che parte dell’abitazione sia stata concessa in locazione (risoluzione 19 novembre 1993 protocollo 2/723).