ma per poter acquistare come prima casa ha dovuto fare residenza li .
La Nota II-bis) all'art. 1 della Tariffa Parte I allegata al TUR (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) prevede che:
"
1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o consuntivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
(omissis)
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale."
Considerato quanto sopra, che cosa aveva dichiarato tua figlia nell'atto di acquisto?
non capisco se mia figlia può ancora stare nel nostro stato di famiglia oppure no
Dato che "vive con voi",
deve stare nel vostro stato di famiglia.
Se la casa di tua figlia si trova nello stesso Comune dove abita il capo famiglia...
La figura del capo famiglia non esiste più nel nostro ordinamento giuridico. L'art. 144 del codice civile, che prevedeva che "Il marito è il capo della famiglia", dopo la sostituzione operata dall'art. 26 della legge di riforma del diritto di famiglia (n. 151/1975) attualmente prevede che:
"I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato."
Anche la normativa in materia anagrafica, con il D.P.R. n. 223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) non prevede più la figura del capofamiglia. L'art. 6 prevede i "responsabili delle dichiarazioni anagrafiche" e l'art. 21 prevede l'intestatario della scheda di famiglia (che può essere diverso dal "marito").