La
legge 392/78 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) stabilisce che le spese di
riscaldamento siano interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario.
Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di riscaldamento con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi.
Il conduttore (secondo il disposto dell’articolo 10 della legge sull’equo canone) ha anche il diritto di voto, in sostituzione del
locatore-condomino, nell’
assemblea condominiale convocata per decidere sulle spese e sulle modalità di gestione del servizio di riscaldamento.
Le delibere aventi a oggetto la disattivazione o soppressione dell’impianto rimangono invece nell’ambito delle scelte discrezionali attribuite unicamente al proprietario.
Quindi come ho già avuto modo di scrivere le spese relative al riscaldamento è meglio che le paghi direttamente il locatario/conduttore/inquilino.
Mentre le spese relative alla gestione ordinaria è meglio che le paghi direttamente il locatore/proprietario che poi si rivarrà sul locatario/conduttore/inquilino.