Art. 812 c.c.per immobile
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e
le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere
tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando
sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in
modo permanente per la loro utilizzazione.
Sono mobili tutti gli altri beni.